Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25226 del 15/09/2025 (Rv. 676099-01)Diritto, ai sensi dell'art. 1127 c.c., del proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano - Sussistenza - Necessità di riconoscimento da parte degli altri condomini - Esclusione - Limiti o divieti - "Servitus altius non tollendi" - Assimilabilità - Costituzione - Pattuizione scritta - Necessità - Regolamento condominiale contrattuale - Idoneità.
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25226 del 15/09/2025 (Rv. 676099-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1031 …...
Condominio negli edifici - sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 02)Diritto (di) Condominio negli edifici - Diritto di sopraelevazione - Distinzione dal diritto di comunione sul lastrico - Obbligo di ricostruzione del lastrico.
In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, è concettualmente distinto da quello di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato ex art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del primo tenuto altresì a ricostruire il lastrico di copertura che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che essi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1127 …...
Sopraelevazione - diritto (di) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 02)Condominio negli edifici - Diritto di sopraelevazione - Distinzione dal diritto di comunione sul lastrico - Obbligo di ricostruzione del lastrico.
In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, è concettualmente distinto da quello di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato ex art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del primo tenuto altresì a ricostruire il lastrico di copertura che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che essi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 02)
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Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02)Sopraelevazione - proprietà della colonna d'aria - Indennità - Fondamento - Esonero dal pagamento - Esclusione - Limiti - Rinuncia all'indennità - Natura - Effetti.
In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1424
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Condominio negli edifici - sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02)Proprietà della colonna d'aria - Indennità - Fondamento - Esonero dal pagamento - Esclusione - Limiti - Rinuncia all'indennità - Natura - Effetti.
In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02)
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31032 del 04/12/2024 (Rv. 673240-02)Sopraelevazione - limiti - Divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio - Portata - Normativa antisismica - Carattere integrativo dell'art. 1127, comma 2, c.c. - Conseguenze.
Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente all'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31032 del 04/12/2024 (Rv. 673240-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127 …...
Comunione dei diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16518 del 12/06/2023 (Rv. 668047 - 01)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) Condominio - Opere nuove - Alterazione dello stile architettonico - Visibilità - Esclusione - Valutazione - Criteri.
In materia di condominio negli edifici, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16518 del 12/06/2023 (Rv. 668047 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1127 …...
Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell'art. 1127 c.c. – Cass. n. 35525/2022Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - proprietà della colonna d'aria - Condominio - Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell'art. 1127 c.c. - Indennità di sopraelevazione - Debenza - Titolo antecedente al codice del 1942 che la escludeva - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127
Corte
Cassazione
35525
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Indennità di sopraelevazione – Cass. n. 35525/2022Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze.
In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'Indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
35525
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Colonna d'aria sovrastante al lastrico solare – Cass. n. 12202/2022Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Colonna d'aria sovrastante al lastrico solare - Oggetto di diritti autonomi rispetto al lastrico solare - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell’indennizzo a fronte delle sopraelevazioni sul lastrico - Sussistenza.
In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., salvo che non vi sia rinunzia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022 (Rv. 664421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127
Corte
Cassazione
12202
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Trasformazione di locali preesistenti sul lastrico solare e aumenti di volumetria – Cass. n. 12202/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo Art. 1127 c.c. - Sopraelevazione - Nozione - Trasformazione di locali preesistenti sul lastrico solare e aumenti di volumetria - Sussistenza - Fondamento.
La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma altresì nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell’edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022 (Rv. 664421 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127
Corte
Cassazione
12202
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Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale – Cass. n. 10474/2022Notariato - responsabilità professionale - Notaio - Redazione dell'atto - Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale - Sussistenza - Pattuito esonero dalle visure catastali - Ammissibilità quale clausola contrattuale giustificata da interesse della parte - Violazione - Conseguenze - Fondamento - Buona fede oggettiva - Configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127 c.c. - Esclusione - Fattispecie.
Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell'atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l’inosservanza di tali doveri, quand'anche non contemplati dalla legge professionale, determina l'insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell'infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10474 del 31/03/2022 (Rv. 664373 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1127
Corte
Cassazione
10474
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Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra – Cass. n. 5023/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti Art. 1127 c.c. - Presupposti di applicazione - Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra - Applicazione in favore di locali interrati - Esclusione.
L'art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l'esistenza di un edificio, per tale intendendosi la costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. La disposizione non è applicabile, pertanto, al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere dal regime di proprietà dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5023 del 16/02/2022 (Rv. 663920 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127
Corte
Cassazione
5023
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Sopraelevazione di costruzione – Cass. n. 5023/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti Art. 1127 c.c. - Presupposti di applicazione - Al supercondominio - Esclusione - Fondamento.
L'art. 1127 c.c., presupponendo l'esistenza di un edificio, ovverosia di costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, non rientra tra le norme applicabili al cd. supercondominio, che ricorre quando più condomini, tra loro autonomi, abbiano in comune alcuni beni o spazi a loro volta assoggettati a regime di condominialità, né nella altre ipotesi previste dall'art. 1117 bis c.c., essendo necessaria la prova, da parte di colui che invoca l'indennizzo, che la proprietà sia collocata nella colonna d'aria interessata dall'intervento, e quindi al di sotto dell'area sopraelevata, sul presupposto che tale colonna sia di proprietà condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5023 del 16/02/2022 (Rv. 663920 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1117
Corte
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5023
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Realizzazione di un torrino collegato all'immobile di proprietà esclusiva – Cass. n. 4149/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - in genere - Realizzazione, sulla terrazza condominiale, di un torrino collegato all'immobile di proprietà esclusiva - Uso legittimo del bene comune ex art. 1102 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una modifica strutturale del terrazzo - non riconducibile, peraltro, all'esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. - rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1127
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Cassazione
41490
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Aspetto architettonico dell'edificio – Cass. n. 29584/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti - Aspetto architettonico dell'edificio - Nozione - Valutazione del giudice di merito -Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Il concetto di "aspetto architettonico" dell'edificio, come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è, appunto, l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l'accertamento del fatto litigioso. Si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo generico, il quale richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di errori logici o giuridici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_360
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29584
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Trasformazione del tetto, da parte del condomino, in terrazza di uso esclusivo – Cass. n. 2126/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - Tetto condominiale - Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano sottostante, in terrazza di uso esclusivo - Liceità - Condizioni e limiti. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio – tetto - In genere.
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1122_1, Cod_Civ_art_1127 …...
Condominio negli edifici - sopraelevazione – limiti - Cass. n. 15675/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione – limiti - Aspetto architettonico dell'edificio - Decoro architettonico - Complementarità - Conseguenze - Valutazione di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Le nozioni di aspetto architettonico ex art.1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista; la relativa valutazione, demandata al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, se congruamente motivata, senza peraltro obbligo di espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo sia da ritenersi insito in quello estetico.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15675 del 23/07/2020 (Rv. 658740 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1127
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione – Cass. n. 11490/2020Opere su parti comuni realizzate sull'ultimo piano - Realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche - Differenze - Disciplina applicabile.
Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11490 del 15/06/2020 (Rv. 658268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1102
CORTE
CASSAZIONE
11490
2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020 (Rv. 656854 - 02)Divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio - Portata - Normativa antisismica - Carattere integrativo dell'art. 1127, comma 2, c.c. - Conseguenze.
Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020 (Rv. 656854 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127
SOPRAELEVAZIONE
DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - diritto (di) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020 (Rv. 656854 - 01)Limiti - Condizioni statiche - Portata -Accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il limite delle condizioni statiche dell'edificio, cui l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano, è espressione di un divieto assoluto, al quale è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Ne consegue che le condizioni statiche dell'edificio rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020 (Rv. 656854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10848 del 18/04/2019 (Rv. 653505 - 01)Limiti - Aspetto architettonico dell'edificio - Rilevanza - Previsioni regolamento condominiale di natura contrattuale – Incidenza
In materia di condominio negli edifici, la sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. è preclusa non solo se le condizioni statiche non la permettano, ma anche se risulti lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione di compatibilità con le caratteristiche stilistiche dell'immobile, pure delle previsioni del regolamento condominiale di natura contrattuale, eventualmente più restrittive.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10848 del 18/04/2019 (Rv. 653505 - 01)
Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1127
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Edificio condominiale - Vendita a un terzo, da parte del proprietario dell'ultimo piano, del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7563 del 18/03/2019Superficie - costituzione - Edificio condominiale - Vendita a un terzo, da parte del proprietario dell'ultimo piano, del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione - Titolarità di detto diritto anteriore alla costituzione del condominio - Effetti della vendita - Esclusione del lastrico solare dalla presunzione legale di comunione - Sopraelevazione - Proprietà del nuovo lastrico del soggetto proprietario di quello precedente - Titolarità della proprietà della costruzione - Irrilevanza.
Nell'ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l'erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all'edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7563 del 18/03/2019
Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_0952
CONDOMINIO
SOPRAELEVAZIONE …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7028 del 12/03/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7028 del 12/03/2019
Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277
CONDOMINIO
SOPRAELEVAZIONE
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017Azione volta alla demolizione della sopraelevazione eseguita dal condomino sull'ultimo piano dell'edificio, alterando l'estetica del medesimo - Legittimazione attiva dell'amministratore, ex art. 1130, n. 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento.
L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone l'estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all'art. 1130, n. 4, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13096 del 24/05/2017Pluralità di concause - Individuazione della cd. “causa prossima di rilievo” - Sindacato di legittimità - Condizioni e limiti.
In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1127, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13096 del 24/05/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - sopraelevazione - limiti – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17350 del 25/08/2016Aspetto architettonico dell'edificio - Decoro architettonico - Complementarità - Conseguenze.
In materia di condominio negli edifici, le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17350 del 25/08/2016
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Obbligazioni in genere - fonti delle obbligazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25292 del 16/12/2015Responsabilità per fatto lecito dannoso - Carattere eccezionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a rapporti condominiali.
La responsabilità per fatto lecito dannoso non ha carattere eccezionale poiché l'espressione «ordinamento giuridico» che accompagna, nell'art. 1173 c.c., il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni, ossia quelle che derivano «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico», non si risolve in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti nominate (diverse dal contratto o dal fatto illecito), ma consente un'apertura all'analogia, ovvero alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione di tale principio riconoscendo, pur in difetto di un'espressa previsione normativa, un indennizzo in favore del condomino la cui proprietà esclusiva era stata menomata per effetto dell'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25292 del 16/12/2015 …...
Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - investimento di persone - corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 24204 del 13/11/2014Accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato" nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta "in loco").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014Cod_Civ_Art_1127 com. 1, Cod_Civ_Art_2054_2 bisMassime precedenti Conformi: N. 6168 del 2009Massime precedenti Vedi: N. 5399 del 2013 …...
sopraelevazione - indennizzo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - L'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014
La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l'ammontare dell'indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1127Cod. Civ. art. 1224Cod. Civ. art. 1277
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sopraelevazione - limiti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10082 del 26/04/2013Divieto di sopraelevazione preclusa dalle condizioni statiche dell'edificio - Portata - Inosservanza della normativa antisismica - Inclusione - Fondamento - Concessione in sanatoria - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10082 del 26/04/2013
L'art. 1127, secondo comma, cod. civ., il quale fa divieto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10082 del 26/04/2013
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