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1126. Lastrici solari di uso esclusivo

Art.1126. Lastrici solari di uso esclusivo.

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Documenti collegati:

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023 (Rv. 669173 - 01)
Contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Difetti imputabili all'originario proprietario pro indiviso dell'immobile - Costituzione del condominio - Esclusione della garanzia contrattuale ex art 1490 c.c. - Responsabilità del condominio - Sussistenza - Fondamento. Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023 (Rv. 669173 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_2051 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 23250 del 31/07/2023 (Rv. 668705 - 01)
Contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Cortile condominiale - Copertura di sottostanti locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Ripartizione delle spese di riparazione - Criteri di cui all'art. 1126 c.c. - Esclusione - Criterio dell'art. 1125 c.c. - Sussistenza. In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva posto a carico esclusivo dei condomini le spese di riparazione del cortile di accesso agli edifici condominiali ed utilizzato per il parcheggio dei veicoli, che fungeva anche da copertura di un locale interrato adibito a palestra). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 23250 del 31/07/2023 (Rv. 668705 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1125, Cod_Civ_art_1126 …...
Responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare – Cass. n. 516/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrici solari ad uso esclusivo - Danni conseguenti alla loro omessa manutenzione - Azione di responsabilità - Litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini - Esclusione - Solidarietà passiva tra l'usuario e il condominio - Conseguenze processuali.   La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 516 del 11/01/2022 (Rv. 663807 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2055 …...
Sottrazione alla destinazione condominiale – Cass. n. 35957/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Alloggio del portiere - Sottrazione alla destinazione condominiale - Applicabilità della disciplina della comunione - Sussistenza - Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di proprietà o uso esclusivi.   Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico. Core di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del 22/11/2021 (Rv. 663217 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1100   Corte Cassazione 35957 2021 …...
Parti comuni dell'edificio – Cass. n. 35316/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Terrazza a livello - Nozione.   In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35316 del 18/11/2021 (Rv. 663068 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1126   Corte Cassazione 35316 2021 …...
Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata – Cass. n. 22359/2021
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione - Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata - Compensazione con l'importo dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno - Calcolo di entrambe le voci al netto delle imposte - Necessità - Fondamento.   In caso di compensazione dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno con quello costituente la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, entrambe le voci devono essere calcolate al netto delle imposte dovute, per rendere omogenei, e quindi comparabili, i relativi dati. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1126   Corte Cassazione 22359 2021 …...
Danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni – Cass. n. 1187/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Concorso "pro quota" del condomino danneggiato nelle spese di riparazione e nel risarcimento dei danni - Sussistenza - Fondamento.   Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e ”pro quota”, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021 (Rv. 661729 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1124, Cod_Civ_art_1125, Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1117   corte cassazione 18187 2021 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8956 del 14/05/2020 (Rv. 657651 - 01)
Controversia in tema di Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Obbligatorietà della contribuzione - Conseguenze - Litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale - Sussistenza. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario. Nelle controversie promosse dai dipendenti delle aziende di credito, volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, istituito presso l'INPS ex d.m. n. 158 del 2000, dei contributi correlati alla retribuzione mensile, utili per la determinazione dell'assegno ordinario di accompagnamento, la natura obbligatoria della contribuzione e la struttura del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto una autonoma obbligazione di diritto pubblico, impongono la partecipazione al processo dell'ente previdenziale in qualità di litisconsorte necessario. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8956 del 14/05/2020 (Rv. 657651 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1126, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24927 del 07/10/2019 (Rv. 655286 - 01)
Tetto condominiale - Ripartizione delle spese di conservazione tra i condomini - Criterio - Art. 1123, comma 1, c.c. - Fondamento - Fattispecie. In tema di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le relative spese vanno ripartite - salvo che si tratti di tetto di proprietà esclusiva, assimilato al lastrico solare e, perciò, soggetto all'applicazione dell'art. 1126 c.c. - tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., trattandosi di bene rientrante, per la funzione necessaria all'uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e non riconducibile, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ravvisato l'obbligo di un condomino di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato, seppur non sovrastante alcuna unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, in quanto strutturalmente destinato anche alla protezione dell'atrio comune). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24927 del 07/10/2019 (Rv. 655286 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1126 CONDOMINIO parti comuni …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - Cass. n. 30935/2018
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - cortile condominiale - copertura di sottostanti locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino - conseguenze - lavori di manutenzione necessari per la riparazione - ripartizione delle spese - applicazione del criterio stabilito dall'art. 1126 c.c. - esclusione - ricorso al criterio previsto dall'art. 1125 c.c. - legittimità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30935 del 29/11/2018 In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30935 del 29/11/2018 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 30935 2018 …...
Solaio divisorio - Proprietà comune
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - sottotetti, soffitti, solai - piani sottostanti e sovrastanti di un edificio - appartenenza a proprietari diversi - solaio divisorio - proprietà comune- presunzione "iuris tantum" – estensione a tutte le strutture con funzione di sostegno e copertura – configurabilità  – ripartizione delle spese – fattispecie relativa a terrazza di proprietà ed uso esclusivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24266 del 04/10/2018 >>> Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani; tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, statuendo sulla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo, costituente il solaio dell'appartamento sottostante, aveva applicato in via analogica l'art. 1125 c.c. ed escluso l'utilizzabilità dell'art. 1126 c.c.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24266 del 04/10/2018 …...
Effetti della sfera morale e incidenti sul piano dinamico–relazionale
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - carattere unitario e omnicomprensivo - nozione - criteri - prova - conseguenze risarcitorie – liquidazione - valutazione degli effetti verificatisi sul piano della sfera morale del danneggiato e di quelli incidenti sul piano dinamico–relazionale - distinzione - necessità - autonoma risarcibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 >>> In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie"del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017
Terrazza a livello di copertura dei sottostanti vani - Regime proprietario - Proprietà condominiale - Sussistenza - Derogabilità - Condizioni. La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017 CONDOMINIO PARTI COMUNI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017
Terrazza a livello di copertura dei sottostanti vani - Regime proprietario - Proprietà condominiale - Sussistenza - Derogabilità - Condizioni. La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017 CONDOMINIO PARTI COMUNI   …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017
Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi. La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017   …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 199 del 09/01/2017
Lavori di rifacimento di terrazzo di proprietà esclusiva – Applicabilità degli artt. 1110 e 1134 c.c. – Esclusione – Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dal condomino In genere. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari In genere. Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene. Corte di Cassazione Sez. 2 -, Sentenza n. 199 del 09/01/2017 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 9449/2016
Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo - Natura - Concorso del condominio - Fondamento - Criteri di riparto. In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 9499 2016     …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 9449/2016 doppia
Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo - Natura - Concorso del condominio - Fondamento - Criteri di riparto. In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 9446 2016   …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali – Cass. n. 5814/2016
spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Deroga ai criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c. da parte dell'assemblea - Esclusione - Conseguenze - Nullità della delibera - Legittimazione ad impugnare del condomino presente non dissenziente - Ammissibilità. In tema di condominio, poiché le attribuzioni dell'assemblea sono limitate alla verifica ed all'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, è nulla, anche se assunta all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 c.c., ove i condomini non abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso: tale nullità può essere fatta valere, ex art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5814 del 23/03/2016 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 5814 2016 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12655 del 18/06/2015
Pronuncia della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Condizioni - Mancata considerazione di tabelle ancora "in fieri" per la liquidazione del danno biologico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12655 del 18/06/2015 Ai fini della revocazione delle sentenze di cassazione per errore di fatto revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., i requisiti consistenti nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece indiscutibilmente esclusa o accertata, e nell'esclusione che il fatto medesimo abbia costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata, debbono presentare anche i caratteri della evidenza e della obiettività, sicché non sussistono i presupposti per la revocazione quando la Corte, in tema di liquidazione del danno biologico, non abbia tenuto conto di una tabella "in fieri" del Tribunale di Milano, pur richiamata dalla parte, trattandosi di tabella ancora inesistente e per la quale, pertanto, la sentenza impugnata ha valutato assolutamente incongruo attivare il contraddittorio in relazione alla sua applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12655 del 18/06/2015   …...
contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - cass. n.18164/2014
soffitti, solai, volte, lastrici solari - terrazza a livello - mancata manutenzione del lastrico solare - danni da infiltrazione di acqua - ripartizione fra i condomini, secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18164 del 25/08/2014 In tema di condominio negli edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18164 del 25/08/2014 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 18164 2014 …...
Parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014
condominio negli edifici - Gronde, doccioni e canali di scarico della sommità dell'edificio - Parti comuni - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1126 cod. civ. per la ripartizione delle relative spese - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014 In tema di condominio, le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27154 del 22/12/2014Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1126Massime precedenti Conformi: N. 11109 del 2007Massime precedenti Vedi: N. 64 del 2013 …...
condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 (bis)
Appartamento con piano superiore accedente al lastrico e piano inferiore coperto dal lastrico - Spesa di riparazione del lastrico - Doppia contribuzione - Criteri - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014 In tema di condominio negli edifici, il proprietario dell'appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 10858/2010
Cortile condominiale - Copertura di sottostanti locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Conseguenze - Lavori di manutenzione necessari per la riparazione - Ripartizione delle spese - Applicazione del criterio stabilito dall'art. 1126 cod. civ. - Esclusione - Ricorso al criterio previsto dall'art. 1125 cod. civ. - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, secondo comma, cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e decidendo nel merito ha accolto l'opposizione di un condominio avverso la delibera con la quale le spese di riparazione del cortile comune erano state poste a carico per un terzo del condominio e per due terzi del proprietario esclusivo di un sottostante locale, ritenendosi che l'usura della pavimentazione del cortile era stata determinata dall'utilizzazione esclusiva che della stessa veniva fatta dalla collettività dei condomini). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10858 del 05/05/2010 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 10858 2010   …...
Lastrico solare - Spese di manutenzione Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084
Condominio - Lastrico solare - Spese di manutenzione - Danni a terzi - Soggetti responsabili -  (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084) Condominio - Lastrico solare - Spese di manutenzione - Danni a terzi - Soggetti responsabili - i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. articolo 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprieta' superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilita', nella misura del terzo residuo(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084) Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl condominio di via *** conveniva in giudizio la societa' Di. St. s.a.s. al fine di sentir dichiarare che i danni occorsi nel locale condominiale adibito a garage, sito al livello del piano scantinato, si erano verificati per colpa della societa' per non aver questa provveduto, avendone l'obbligo quale custode del terrazzo soprastante, ad eseguire le relative opere di impermeabilizzazione. Il condominio chiedeva anche la condanna della detta societa' all'esecuzione a proprie cure e spese di tutte le opere necessarie ad eliminare infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi nel locale sottostante come specificato dal c.t.u. nominato nel procedimento ex articolo 700 c.p.c..La societa' convenuta si costituiva asserendo di essersi sempre mostrata pronta a contribuire alle spese di riparazione ai sensi degli articoli 1123 e 1126 c.c. in quanto il lastrico solare di sua proprieta' costituiva la copertura del locale garage del condominio.Con sentenza 17/5/2001 l'adito tribunale di Palermo evidenziava che nella specie andava applicato l'articolo 2051 c.c. in quanto la Di. St. aveva omesso di procedere alla manutenzione del bene in custodia non provvedendo alla sostituzione della guaina impermeabilizzante cosi' provocando le infiltrazioni di acqua che avevano causato i danni accertati dal consulente. Poiche' l'importo dei …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di ricostruzione (ripartizione) - in genere – Cass. n. 3470/2008
Solaio comune ai condomini di un piano - Costruzione dei pilastri di sostegno - Funzione - Elementi strutturali portanti dell'intero edificio - Criterio - Art. 1123 primo comma cod. civ. Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti la costruzione di pilastri di acciaio, necessari per sostenere il prolungamento di un solaio comune solo ai condomini di un piano, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà ma la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 cod.civ., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l'intero stabile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 13/02/2008   _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 3470 2008 …...
condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 23308/2007
Omessa manutenzione e riparazione parti comuni - Danni alle singole unità immobiliari - Ripartizione tra tutti i condomini in proporzione al valore delle quote - Necessità - Condotta illecta di un singolo condomino - Irrilevanza - Danni derivanti da vizi di costruzione - Ripartizione tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle quote - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007 L'obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art. 2043 cod. civ.. Tale principio trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi e carenze costruttive dell'edificio, salva l'azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 23308 2007   …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 23308/2007
Omessa manutenzione e riparazione parti comuni - Danni alle singole unità immobiliari - Ripartizione tra tutti i condomini in proporzione al valore delle quote - Necessità - Condotta illecta di un singolo condomino - Irrilevanza - Danni derivanti da vizi di costruzione - Ripartizione tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle quote - Necessità. L'obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art. 2043 cod. civ.. Tale principio trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi e carenze costruttive dell'edificio, salva l'azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 23308 2007   …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 23308/2007
Omessa manutenzione e riparazione parti comuni - Danni alle singole unità immobiliari - Ripartizione tra tutti i condomini in proporzione al valore delle quote - Necessità - Condotta illecta di un singolo condomino - Irrilevanza - Danni derivanti da vizi di costruzione - Ripartizione tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle quote - Necessità. L'obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art. 2043 cod. civ.. Tale principio trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi e carenze costruttive dell'edificio, salva l'azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 23308 2007     …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 18194/2005
Viale di accesso ad edificio condominiale - Copertura di sottostanti locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Conseguenze - Lavori di manutenzione necessari per la riparazione del manto di copertura del viale - Ripartizione delle spese - Applicabilità del criterio stabilito dall'art. 1126 cod. civ. - Esclusione - Ricorso al criterio previsto dall'art. 1125 cod. civ. - Applicabilità analogica - Necessità - Fattispecie. In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ. (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, secondo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C., cassando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, si era venuta a verificare una situazione sostanzialmente analoga a quella disciplinata dall'art. 1125 cod. civ., perchè l'usura della pavimentazione del cortile era stata determinata dall'utilizzazione esclusiva che della stessa veniva fatta dalla collettività dei condomini, per cui doveva trovare applicazione il principio "ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio"). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18194 del 14/09/2005   _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 18194 2005 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari – Cass. n. 11029/2003
Riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello - Ripartizione della spesa - Criterio - Soggetti obbligati - Misura - Riparazione di volte o solai - Criterio distintivo. In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cod. civ., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 cod. civ. - che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11029 del 15/07/2003   _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 11029 2003 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 07/07/2000
Edifici costituiti in distinti condomini, compresi in una più ampia organizzazione condominiale - Vincolo di accessorietà rispetto agli stessi di cose, impianti e servizi comuni - Norme sulla comunione in generale - Applicabilità a detti accessori - Esclusione - Norme sul condominio negli edifici - Applicabilità. Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, (cosiddetti "supercondomini" ), legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni ( quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc.),in rapporto di accessorietà' con i fabbricati, si applicano a dette cose, impianti, servizi le norme sul condominio negli edifici, e non quelle sulla comunione in generale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 07/07/2000   …...

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