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1122.1 Opere su parti di proprietà o uso individuale

Art.1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Trasformazione del tetto, da parte del condomino, in terrazza di uso esclusivo – Cass. n. 2126/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - Tetto condominiale - Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano sottostante, in terrazza di uso esclusivo - Liceità - Condizioni e limiti. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio – tetto - In genere. Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 29/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1122_1, Cod_Civ_art_1127 …...
Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio – Cass. n. 20543/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento. In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020 (Rv. 659204 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1122_1 CORTE CASSAZIONE 20543 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017
Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni. Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio. Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017
Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni. Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017
Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni. Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016
Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio, per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento. In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016
Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio, per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento. In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016
Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016  CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) –Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016
Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016  CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016
Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21307 del 20/10/2016 CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - uso della proprietà esclusiva - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13184 del 24/06/2016
Suddivisione di appartamento - Legittimità - Condizioni e limiti. Il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini, salva eventuale revisione delle tabelle millesimali; non osta che il regolamento contrattuale del condominio preveda un certo numero di unità immobiliari, qualora esso non ne vieti la suddivisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13184 del 24/06/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - uso della proprietà esclusiva - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13184 del 24/06/2016
Suddivisione di appartamento - Legittimità - Condizioni e limiti. Il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini, salva eventuale revisione delle tabelle millesimali; non osta che il regolamento contrattuale del condominio preveda un certo numero di unità immobiliari, qualora esso non ne vieti la suddivisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13184 del 24/06/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - uso della proprietà esclusiva - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014
Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza. Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - uso della proprietà esclusiva - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014
Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza. Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - uso della proprietà esclusiva - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014
Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza. Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014   …...
condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Legittimità - Condizioni - Elencazione delle attività vietate - Modalità necessarie - Requisiti di chiarezza del divieto - Portata. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014 Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela. corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014 Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 832,Cod. Civ. art. 1122,Cod. Civ. art. 1138 CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - su parti comuni dell'edificio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19915 del 22/09/2014
Spazio sottostante il suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Abbassamento del pavimento eseguito da un singolo condomino - Uso illegittimo della cosa comune - Configurabilità - Condizioni e limiti.   In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19915 del 22/09/2014 CONDOMINIO INNOVAZIONI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Legittimità - Condizioni - Elencazione delle attività vietate - Modalità necessarie - Requisiti di chiarezza del divieto - Portata. Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014  CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - limiti (rispetto delle proprietà esclusive) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014
Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Legittimità - Condizioni - Elencazione delle attività vietate - Modalità necessarie - Requisiti di chiarezza del divieto - Portata. Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19229 del 11/09/2014 CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO   …...
regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013
condominio negli edifici - Regolamento di condominio di natura contrattuale - Limite del decoro architettonico ex art. 1120 cod. civ. - Previsione regolamentare di una definizione più rigorosa rispetto alla relativa nozione normativa - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013 massima|green Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013 Le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà. Ne consegue che il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva delibato la legittimità dell'immutazione del fabbricato oggetto di causa sulla base del solo art. 1120 cod. civ., senza soffermarsi sulla portata dei dedotti divieti regolamentari di alterazione del decoro dell'intero complesso). CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO integrale|orange RITENUTO IN FATTO Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/20131. - Angela Ma..., Pasquale Me..., Me... Grazia Antonia e Giuditta Me..., proprietari pro Indiviso di dell'unità immobiliare ubicata nell'edificio sito in Casamassima alla via Mazzini n. 6, facente parte del più ampio complesso edilizio realizzato dalla Cooperativa "Astrale" - assumendo che Francesco Ve..., proprietario di limitrofa costruzione con annesso giardino al …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - muri (maestri, perimetrali) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013
Canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata condominiale - Sostituzione - Liceità - Condizioni. La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 cod. civ., il decoro architettonico del fabbricato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - muri (maestri, perimetrali) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013
Canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata condominiale - Sostituzione - Liceità - Condizioni. La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 cod. civ., il decoro architettonico del fabbricato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
Supercondominio - Clausole costitutive di servitù reciproca di immodificabilità delle proprietà individuali - Violazione - Esame circa il rispetto del decoro architettonico del complesso immobiliare - Necessità - Esclusione. La presenza, nel regolamento contrattuale di un supercondominio, del divieto di apportare modifiche strutturali, funzionali ed estetiche alle proprietà individuali rende superfluo, allorché si lamenti la sua violazione, l'esame giudiziale circa il rispetto, o meno, del decoro architettonico dell'intero complesso immobiliare. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013 CONDOMINIO SUPERCONDOMINIO   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - contrattuale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
Supercondominio - Clausole che sanciscono l'immodificabilità di ogni unità immobiliare, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari - Nullità per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali - Esclusione - Fondamento. In tema di supercondominio, le clausole del regolamento contrattuale che assoggettino al peso della immodificabilità ogni singola unità immobiliare oggetto di proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari, anche quando creino vincoli valevoli per gli aventi causa dalle parti originarie, non possono essere considerate nulle per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali, giacché non costituiscono obbligazioni "propter rem", dando, bensì, origine ad una servitù reciproca. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013 CONDOMINIO SUPERCONDOMINIO   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...

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