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1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

Art.1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

0 Codice civile

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Condominio negli edifici - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprieta' (millesimazione) Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10362 del 19/04/2025 (Rv. 674563-01)
"Diversa convenzione" ex art. 1123, comma 1, c.c. - Dichiarazione negoziale unanime dei condomini, espressione di autonomia privata - Regolamento predisposto unilateralmente dal costruttore - Contenuto - Successive modifiche - Nuova manifestazione unanime di volontà dei condomini - Necessità. La "diversa convenzione", ex art. 1123, comma 1, c.c., è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1118, 1123 e ss. c.c. e 68 disp. att. c.c.: sicché nell'ipotesi di convenzione pattuita all'unanimità - o di regolamento del costruttore - per le successive modifiche è necessaria una nuova manifestazione di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante la deroga originaria. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123 …...
Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)
Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - compagine condominiale - Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso. Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Azioni giudiziarie - compagine condominiale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)
Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso. Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131 …...
Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02)
Sopraelevazione - proprietà della colonna d'aria - Indennità - Fondamento - Esonero dal pagamento - Esclusione - Limiti - Rinuncia all'indennità - Natura - Effetti. In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1424   …...
Condominio negli edifici - sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02)
Proprietà della colonna d'aria - Indennità - Fondamento - Esonero dal pagamento - Esclusione - Limiti - Rinuncia all'indennità - Natura - Effetti. In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13197 del 18/05/2025 (Rv. 675368 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1424 …...
Condominio negli edifici - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10362 del 19/04/2025 (Rv. 674563 - 01)
Regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - "Diversa convenzione" ex art. 1123, comma 1, c.c. - Dichiarazione negoziale unanime dei condomini, espressione di autonomia privata - Regolamento predisposto unilateralmente dal costruttore - Contenuto - Successive modifiche - Nuova manifestazione unanime di volontà dei condomini - Necessità. La "diversa convenzione", ex art. 1123, comma 1, c.c., è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1118, 1123 e ss. c.c. e 68 disp. att. c.c.: sicché nell'ipotesi di convenzione pattuita all'unanimità - o di regolamento del costruttore - per le successive modifiche è necessaria una nuova manifestazione di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante la deroga originaria. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10362 del 19/04/2025 (Rv. 674563 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123   …...
Eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per sostituzione con impianti autonomi – Cass. n. 24976/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - In genere - Delibera assembleare - Eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per sostituzione con impianti autonomi - Adozione a maggioranza - Condizioni - Rispetto delle previsioni ex l. n. 10 del 1991 - Necessità - Fattispecie.   In tema di condominio, la delibera che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla l. n. 10 del 1991, ossia a garanzia dell'"an" e del "quomodo" della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fondi di energia rinnovabili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la delibera assembleare impugnata, in quanto si era limitata a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell'impianto centralizzato, lasciando liberi i condomini di installare l'impianto ritenuto più opportuno, mentre avrebbe dovuto prevedere il deposito in comune del progetto di trasformazione dello stesso, nell'ottica di contenere il consumo energetico dell'intero edificio). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24976 del 19/08/2022 (Rv. 665567 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136   Corte Cassazione 24976 2022 …...
Clausola inserita nel regolamento condominiale dal costruttore o dall'orinario proprietario – Cass. n. 20007/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - in genere - Clausola inserita nel regolamento condominiale dal costruttore o dall'orinario proprietario e richiamata nel contratto concluso tra venditore professionista e consumatore - Vessatorietà ai sensi del Codice del consumo - Sussistenza - Condizioni.   La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita dell’unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20007 del 21/06/2022 (Rv. 665050 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123   Corte Cassazione 20007 2022 …...
Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l'esercizio di parti e servizi comuni – Cass. n. 16613/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Condominio - Amministratore - Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l'esercizio di parti e servizi comuni - Nei confronti del solo proprietario o titolare di diritto reale delle singole unità immobiliari - Conseguenze - Esclusione di azione diretta verso coniuge assegnatario di abitazione familiare - Fondamento.   L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento "sui generis". Corte d Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16613 del 23/05/2022 (Rv. 665046 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0337   Corte Cassazione 16613 2022 …...
Contributi e spese condominiali – Cass. n. 1610/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - rinunzia alla comproprieta' - Cessione di singole unità immobiliari separatamente dai beni comuni - Condominialità necessaria o strutturale e condominialità funzionale - Distinzione - Divieto di vendita separata - Ambito. La cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell'art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialità "necessaria" o "strutturale") oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l'esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unità (cd. condominialità "funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1610 del 26/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119 corte cassazione 1610 2021 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6090 del 04/03/2020 (Rv. 657126 - 01)
Condominio - Deliberazione di assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni condomini - Unanimità - Necessità - Fondamento. La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condomini richiede l'unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa comproprietà originaria "ex lege" di parti comuni e comportando l'esclusione dal vincolo reale di alcuni dei condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6090 del 04/03/2020 (Rv. 657126 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1120 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30479 del 21/11/2019 (Rv. 656206 - 01)
Condominio - Delibera di ripartizione delle spese condominiali - Successiva delibera modificativa della precedente - Sostituzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. È applicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo; la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici. (Nella specie la S.C. ha chiarito che la prima delibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute per legge, era stata validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il medesimo oggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggetti tenuti a contribuire). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30479 del 21/11/2019 (Rv. 656206 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118_3, Cod_Civ_art_2377 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
“Abbandono liberatorio" del consorziato - Cass. n. 27634/2018
Consorzi – volontari - consorzi di urbanizzazione - "abbandono liberatorio" del consorziato - divieto - fondamento - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27634 del 30/10/2018 >>> In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27634 del 30/10/2018 corte cassazione 27634 2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprieta' (millesimazione) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21043 del 11/09/20
Tabelle millesimali - Redazione - Necessità di tenere conto di elementi estrinseci ed intrinseci delle singole proprietà - Sussistenza - Necessità di considerare le pertinenze delle proprietà esclusive - Sussistenza - Inclusione in esse dei giardini in proprietà esclusiva. Ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l'estensione) che quelli estrinseci (quali l'esposizione), nonché le eventuali pertinenze di tali proprietà esclusive, come i giardini, poiché consentono un migliore godimento degli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del loro valore patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21043 del 11/09/2017  CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – contrattuale - In genere. Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - In genere. In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017  CONDOMINIO PARTI COMUNI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale In genere. Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere. In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze. Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016
Distacco dall'impianto centralizzato nella vigenza della l. n. 220 del 2012 - Condizioni - Onere della prova - Modalità di assolvimento. L'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016   …...
Consorzi - volontari - Consorzi di urbanizzazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016   …...
Consorzi - volontari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016   …...
Consorzi - volontari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - rinunzia alla comproprietà – Cass. n. 18344/2015
Beni comuni - Condominialità necessaria o strutturale e condominialità funzionale - Distinzione - Divieto di vendita separata o di rinunzia - Ambito - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015 La rinuncia di un condominio al diritto sulle cose comuni è vietata, ai sensi dell'art. 1118 c.c., in caso di condominialità "necessaria" o "strutturale", per l'incorporazione fisica tra cose comuni e porzioni esclusive ovvero per l'individibilità del legame attesa l'essenzialità dei beni condominiali per l'esistenza delle proprietà esclusive, non anche nelle ipotesi (nella specie, un locale seminterrato) di condominialità solo "funzionale" all'uso e al godimento delle singole unità, che possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 18344 2015     …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) - Seminterrato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015
Condominialità - Configurabilità - Pluralità di edifici orizzontali autonomi (case a schiera) - Possibilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015 In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio, elencate in via esemplificativa dall'art. 1117 c.c., alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la condominialità di un seminterrato non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni sovrastanti siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015     …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014
Supercondominio - Configurabilità - Condizioni - Servizi (e non necessariamente beni) comuni a più edifici - Sufficienza - Fattispecie. Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014 CONDOMINIO SUPERCONDOMINIO   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 02/03/2007
Relazione di accessorietà fra le proprietà individuali e le cose comuni - Norme sulla comunione - Applicabilità - Esclusione - Norme sul condominio - Edifici costituiti in separati condomini o in proprietà esclusiva - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Il presupposto perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune è costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione. Detta relazione di accessorietà può sussistere anche se uno degli edifici o, al limite entrambi, non siano condomini, purché si tratti di edifici autonomi, atteso che l'art. 61 disp. att. cod. civ. individua l'autonomia della costruzione e non la gestione dell'edificio, come caratteristica rilevante in base alla quale l'art. 62 consente l'applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all'art. 1117 cod. civ., rimaste comuni ai diversi edifici. In tal modo si configura, specialmente con riferimento ai nuovi complessi immobiliari, un condominio "sui generis", allargato, di tipo verticale, in cui ogni edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura di supercondominio, soggiacendo alla normativa condominiale. (Nella specie, la S.C. ha, integrandone la motivazione, confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ravvisato l'esistenza di un supercondominio con riferimento alla rete fognaria e alle cisterne d'acqua in comune in un complesso immobiliare composto da edifici a destinazione residenziale ed edifici a destinazione paralberghiera). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 02/03/2007   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 02/03/2007
Relazione di accessorietà fra le proprietà individuali e le cose comuni - Norme sulla comunione - Applicabilità - Esclusione - Norme sul condominio - Edifici costituiti in separati condomini o in proprietà esclusiva - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Il presupposto perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune è costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione. Detta relazione di accessorietà può sussistere anche se uno degli edifici o, al limite entrambi, non siano condomini, purché si tratti di edifici autonomi, atteso che l'art. 61 disp. att. cod. civ. individua l'autonomia della costruzione e non la gestione dell'edificio, come caratteristica rilevante in base alla quale l'art. 62 consente l'applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all'art. 1117 cod. civ., rimaste comuni ai diversi edifici. In tal modo si configura, specialmente con riferimento ai nuovi complessi immobiliari, un condominio "sui generis", allargato, di tipo verticale, in cui ogni edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura di supercondominio, soggiacendo alla normativa condominiale. (Nella specie, la S.C. ha, integrandone la motivazione, confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ravvisato l'esistenza di un supercondominio con riferimento alla rete fognaria e alle cisterne d'acqua in comune in un complesso immobiliare composto da edifici a destinazione residenziale ed edifici a destinazione paralberghiera). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 02/03/2007   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 02/03/2007
Relazione di accessorietà fra le proprietà individuali e le cose comuni - Norme sulla comunione - Applicabilità - Esclusione - Norme sul condominio - Edifici costituiti in separati condomini o in proprietà esclusiva - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Il presupposto perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune è costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione. Detta relazione di accessorietà può sussistere anche se uno degli edifici o, al limite entrambi, non siano condomini, purché si tratti di edifici autonomi, atteso che l'art. 61 disp. att. cod. civ. individua l'autonomia della costruzione e non la gestione dell'edificio, come caratteristica rilevante in base alla quale l'art. 62 consente l'applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all'art. 1117 cod. civ., rimaste comuni ai diversi edifici. In tal modo si configura, specialmente con riferimento ai nuovi complessi immobiliari, un condominio "sui generis", allargato, di tipo verticale, in cui ogni edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura di supercondominio, soggiacendo alla normativa condominiale. (Nella specie, la S.C. ha, integrandone la motivazione, confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ravvisato l'esistenza di un supercondominio con riferimento alla rete fognaria e alle cisterne d'acqua in comune in un complesso immobiliare composto da edifici a destinazione residenziale ed edifici a destinazione paralberghiera). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4973 del 02/03/2007   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - su parti comuni dell'edificio - impianti di uso comune – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4219 del 23/02/2007
Trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi - Consenso di tutti i condomini - Necessità nel regime antecedente al vigore dell'articolo 26 comma quinto della legge n. 10 del 9 gennaio 1991. Prima del vigore dell'articolo 26, quinto comma, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi richiedeva l'approvazione all'unanimità, giacchè l'abbandono dell'impianto centralizzato, la rinuncia alle precedenti modalità di riscaldamento, la destinazione a nuovo impianto di locale idoneo, la necessità di nuove opere e relativi oneri di spesa non potevano essere imposte al condomino dissenziente ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, del codice civile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4219 del 23/02/2007 CONDOMINIO INNOVAZIONI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006
Rinunzia all'uso dell'impianto centralizzato - Conseguente distacco dalle diramazioni di esso della singola unità immobiliare - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Delibera assembleare di diniego dell'autorizzazione - Nullità - Fondamento. Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006
Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - ascensore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 17/02/2005
Spese di manutenzione e di ricostruzione - Criteri - Installazione successiva alla costruzione dell'edificio - Presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. In tema di condominio d'edifici, la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di criteri condizionali, è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente (su cui incide il logorio dell'impianto, proporzionale all'altezza dei piani). Pertanto anche nel caso in cui l'ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l'impianto è di proprietà comune-secondo la presunzione di cui all'art. 1117 n. 3 cod. civ., in mancanza di titolo contrario - fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva (art. 1118 cod. civ.) e la ripartizione delle spese relative all'ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall'art. 1124 cod. civ. e dall'art. 1123 cod. civ. che costituisce una specifica applicazione mentre se il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell'impianto, è d'entità maggiore rispetto alla quota di comproprietà, può dare luogo soltanto ad un diritto di credito del singolo condomino verso il condominio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 17/02/2005   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 07/07/2000
Edifici costituiti in distinti condomini, compresi in una più ampia organizzazione condominiale - Vincolo di accessorietà rispetto agli stessi di cose, impianti e servizi comuni - Norme sulla comunione in generale - Applicabilità a detti accessori - Esclusione - Norme sul condominio negli edifici - Applicabilità. Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, (cosiddetti "supercondomini" ), legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni ( quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc.),in rapporto di accessorietà' con i fabbricati, si applicano a dette cose, impianti, servizi le norme sul condominio negli edifici, e non quelle sulla comunione in generale. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 07/07/2000   …...

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