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1117.2 -bis. Ambito di applicabilità

Art.1117-bis. Ambito di applicabilità.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27998 del 21/10/2025 (Rv. 676044 - 01)
Supercondominio di fatto tra due edifici, anche non condominiali - Elemento identificativo - Proprietà comune ex art. 1117 c.c. - Necessità - Fruizione da parte di entrambi di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici - Sufficienza - Esclusione. In tema di supercondominio, per poter configurare un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo II del titolo VII del libro terzo c.c., in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile - anche in base alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1117 bis c.c. - l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi ex art. 1117 c.c., sulla quale si trovino cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo, invece, sufficiente la sola fruizione, da parte di entrambi, di cose, impianti o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27998 del 21/10/2025 (Rv. 676044 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_2, Cod_Civ_art_1117 …...
Condominio negli edifici (nozione, Distinzioni) - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024 (Rv. 669990-02)
Costituzione - deliberazioni - in genere Supercondominio - Assemblea - Individuazione dei partecipanti - Determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo - Criteri. All'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024 (Rv. 669990-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_2 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 04/10/2023 (Rv. 669168 - 01)
Parti comuni dell'edificio - Condomino negli edifici - Individuazione dei beni comuni - Bene separato ed autonomo - Natura condominiale - Condizioni. In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., l'estensione della proprietà condominiale ad un bene separato e autonomo rispetto alle restanti unità facenti parte dello stesso edificio o comprensorio, può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a farlo ricomprendere nella proprietà del condominio medesimo, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 04/10/2023 (Rv. 669168 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1117_2, Cod_Civ_art_1138 …...
Servitù costituita a favore delle proprietà esclusive presenti nel condominio – Cass. n. 12259/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Servitù costituita a favore delle proprietà esclusive presenti nel condominio - Disciplina applicabile - Condominio - Deroghe - Ammissibilità.  In materia di condominio, la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio, sia con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, con conseguente criterio di ripartizione legale di quest'ultime fondato sulle quote di proprietà; tuttavia, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le suindicate spese debbano essere ripartite in quote uguali tra i condomini. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12259 del 09/05/2023 (Rv. 667774 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1117_2, Cod_Civ_art_1027   Corte Cassazione 12259 2023 …...
Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici – Cass. n. 2623/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomìni - Presunzione legale di condominialità - Operatività - Limiti - Conseguenze in tema di obblighi di manutenzione e custodia. Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2623 del 04/02/2021 (Rv. 660315 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1117_2, Cod_Civ_art_2051 , Cod_Civ_art_2055 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21049 del 11/09/2017
Innovazioni sulla cosa comune - Consenso scritto degli altri condomini - Necessità - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espresso con un atto avente la forma scritta "ad substantiam". (Fattispecie relativa all'alterazione della struttura del tetto, mediante la creazione di una terrazza "a tasca", a servizio di un appartamento di proprietà esclusiva). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21049 del 11/09/2017 CONDOMINIO INNOVAZIONI …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016
Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione. Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016   …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016
Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione. Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014
Supercondominio - Configurabilità - Condizioni - Servizi (e non necessariamente beni) comuni a più edifici - Sufficienza - Fattispecie. Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014 CONDOMINIO SUPERCONDOMINIO   …...
azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Supercondominio Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
condominio negli edifici - Legittimazione attiva del singolo condomino per la tutela delle parti comuni del complesso e diritto di partecipare alla relativa assemblea - Configurabilità - Sussistenza - Disposizioni dell'art. 1136 cod. civ. - Applicabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013 massima|green Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013 Nell'ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 1136 cod. civ., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari. (Nella specie la S.C. ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all'apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio). CONDOMINIO SUPERCONDOMINIO integrale|orange Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato nel luglio 1992 il sig. Ce..... Pietro conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il Condominio Edificio Ce..... scala B) esponendo: - che, con lettera racc. A.R. del 10 giugno 1992, l'amministratore del predetto Condominio gli aveva trasmesso copia della deliberazione assembleare adottata il 13 giugno 1992, mediante la quale erano stati decisi l'installazione di cancelli all'ingresso della proprietà condominiale, l'affidamento dei relativi lavori, le modalità di pagamento e la ripartizione delle spese; - che, sulla scorta dell'approvata ripartizione (computata su un importo complessivo di L. 25.000.000), esso esponente avrebbe dovuto corrispondere l'importo di L. 2.115.000, di cui L. 634.500 entro 5 giorni dalla ricezione della lettera, L. 634.500 a lavori ultimati e collaudati e la residua somma di L. 846.000 nel termine di 90 giorni dall'ultimazione stessa dei lavori; - che, tuttavia, la …...

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