Servitù in favore di uno dei comunisti – Cass. n. 12381/2023Servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione non negoziale - per destinazione del padre di famiglia - Fondi o parte di un fondo in comunione - Situazione di oggettiva subordinazione - Servitù in favore di uno dei comunisti - Sussistenza - Esclusione - Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - Ammissibilità.
Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_1068, Cod_Civ_art_1061, Cod_Civ_art_1062
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Diritto personale di godimento – Cass. n. 18641/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Diritto personale di godimento - Estinzione - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.
In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116
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Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario – Cass. n. 18641/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.
In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_3037, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_2643
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Condanna al pagamento delle somme dovute – Cass. n. 14324/2022Prova civile - rendimento dei conti - Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.
La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento; ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14324 del 05/05/2022 (Rv. 665076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_263, Cod_Proc_Civ_art_264, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_1116
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Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene – Cass. n. 21906/2021Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della divisione - Fondamento.
La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, nonché l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_2935 …...
Divisione ereditaria - impugnazioneDivisione - divisione ereditaria - impugnazione - Accordo tra beneficiari sulla divisione dei beni in "trust" di un "trust inter vivos" con finalità successoria - Azione di annullamento per violenza e dolo ex art. 761 c.c. e azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c. - Applicabilità del criterio di giurisdizione ex art. 50 della l. n. 218 del 1995 - Esclusione - Applicabilità del criterio generale di cui all'art. 3 della stessa legge - Sussistenza - Accordo di deroga della giurisdizione in favore di arbitrio straniero - Operatività.
In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18831 del 12/07/2019 (Rv. 654590 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0806, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_0761, Cod_Civ_art_0763 …...
Istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di venditaDivisione - divisione ereditaria - domanda - in genere - divisione immobiliare - istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di vendita - carattere antitetico delle domande - sussistenza - domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni - assegnazione in proprietà esclusiva - possibilità - esclusione - modifica in sede di comparsa conclusionale - rilevanza - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018
>>> Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto successorio - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5754 del 07/03/2017In genere Quota ereditaria composta da porzione di immobile facente già parte di comunione ordinaria - Applicabilità dell'art. 732 c.c. - Limiti.
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria e non anche ordinaria, trova tuttavia applicazione laddove una porzione di immobile della quota ereditaria si trovi già in comunione ordinaria, ipotesi in cui, essendo il retratto esercitato per l'intera quota ereditaria, l'erede subentra, tramite l'acquisto della quota, nella situazione preesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5754 del 07/03/2017
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della divisione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015
La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6293 del 27/03/2015Comunione ordinaria determinatasi fra alcuni coeredi per effetto dell'attribuzione congiunta di un bene in sede di divisione - Applicabilità dell'art. 732 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa", non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 cod. civ. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 cod. civ., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6293 del 27/03/2015
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio.
In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio.
In materia di divisione erria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006Ordine di rilascio di un bene in comproprietà "indivisa" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006
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divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 29/03/2006Efficacia dichiarativa e retroattiva - Sussistenza - Efficacia traslativa - Esclusione - Fondamento - Effetti conseguenti - Fattispecie in tema di riscatto agrario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 29/03/2006
L'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione - che poggia in via esclusiva sull'art. 757 cod. civ. e che l'art. 1116 cod. civ. estende al rapporto fra comproprietari che non sono coeredi - comporta che ciascun condividente sia considerato titolare "ex tunc", e cioè all'apertura della successione, dei beni assegnatigli, saldando l'intervallo di tempo che separa la delazione (e la conseguente accettazione dell'eredità) dalla divisione. Tale natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia traslativa, poiché l'atto che la dispone (consista in una sentenza o in un contratto) non comporta un effetto di trasferimento fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie ed i singoli condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividente è da farsi risalire non all'atto divisionale, ma all'originario titolo che ha costituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione, senza che possa ritenersi che gli effetti dell'atto che ha dato origine alla comunione si incrementino a seguito della divisione, poiché essi si modificano soltanto sotto l'aspetto qualitativo (ovvero passando dalla quota indivisa al bene attribuito con l'"apporzionamento"), essendosi l'acquisto del coerede o del comproprietario di cose comuni già realizzato. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata con la quale, in un caso di riscatto agrario esercitato dai ricorrenti con riferimento ad un contratto di vendita del 1990 avente ad oggetto solo una quota indivisa pari alla metà del fondo dedotto in controversia, era stato correttamente ritenuto che l'oggetto dell'azione di riscatto non poteva essere più ampio di quella metà indivisa, non potendosi estendere, in particolare, alla seconda metà indivisa non oggetto della vendita stessa, poiché l'acquisto di quest'ultima era conseguita soltanto alla divisione intervenuta nel 1991, che non essendo qualificabile come atto di trasferimento a titolo oneroso, non poteva essere suscettibile di prelazione e riscatto).
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 21/03/1987Divisione in natura - immobili non divisibili - attribuzione unitaria o vendita, ex art. 720 cod. Civ. - esigenze della programmazione del territorio - irrilevanza.
In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all'indivisibilità di un fondo (ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 cod. civ.) non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l'amministrazione non è in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 21/03/1987
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Divisione - comunione e condominio - divisione negoziale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1810 del 30/03/1981Accordo delle parti per la divisione in conformità al tipo di frazionamento allegato al contratto - errore di uno dei condividenti per la divergenza tra la situazione sostanziale considerata nel tipo di frazionamento e le formali indicazioni ivi contenute e riprodotte nel contratto - annullamento della divisione - esclusione - rimedi applicabili.*
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere.*
In materia di divisione negoziale, qualora la volontà delle parti sia nel senso di procedervi in conformità al 'tipo di frazionamento' allegato al contratto e ciò risulti in concreto realizzabile, lo errore in cui sia incorso uno dei condividenti per la divergenza fra la situazione sostanziale considerata nel 'tipo di frazionamento' e le formali indicazioni ivi contenute e riprodotte nel contratto - se non può legittimare un'Azione di annullamento della divisione, non ammessa dall'art 761 cod civ in relazione al successivo art 1116 - e tuttavia rimediabile attraverso l'applicazione dei comuni principi di ermeneutica di cui agli artt 1362 e seguenti dello stesso codice, per i quali sulla lettera del contratto prevale la comune intenzione delle parti. ( V 1937/64).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1810 del 30/03/1981
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