Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali – Cass. n. 15332/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - estinzione dei debiti comuni - Giudizio di divisione - Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all'art. 1115, comma 2, c.c. - Conseguenze - Diritto di regresso - Preclusione - Esclusione.
In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limite temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15332 del 31/05/2023 (Rv. 667966 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1115
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino – Cass. n. 14530/2017Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Cass. n. 14530/2017Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Cass. 14530/2017Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - estinzione dei debiti comuni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20841 del 11/09/2013Incremento della quota del "solvens" ex art. 1115, terzo comma, cod. civ. - Condizioni - Fondamento.
In tema di scioglimento della comunione, il meccanismo di ricalcolo delle quote ai sensi del terzo comma dell'art. 1115 cod. civ. - per cui la quota del partecipante si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune - opera al momento della divisione, a condizione che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, scadute o scadenti entro l'anno dalla domanda di divisione, giacché la norma che prevede l'incremento di valore si correla al secondo comma dello stesso art. 1115, per cui il prezzo di vendita, e comunque il valore della cosa da assegnare, viene diminuito dell'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni e il valore recuperato per effetto dell'estinzione dell'obbligazione viene riaccreditato al condividente che ha pagato sotto forma di incremento del valore della quota.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20841 del 11/09/2013
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - soggetti obbligati – Cass. n. 21907/2011Comproprietari di unità immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali - Solidarietà - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Fattispecie.
I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio.
In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio.
In materia di divisione erria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condominio – Cass. n. 9148/2008Obbligazioni nell'interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell'obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione ereditaria) - in genere – Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 5348 del 29/05/1998Obbligazioni nascenti dall'amministrazione dei beni nella comunione - Presunzione di solidarietà del vincolo tra i coeredi - "Beneficium excussionis" - Inapplicabilità - Limiti.
Le obbligazioni nascenti dall'amministrazione dei beni nella comunione incidentale ereditaria, in quanto assunte nell'interesse comune di tutti gli eredi partecipanti alla comunione, danno luogo ad una presunzione di solidarietà del vincolo tra i coeredi a norma dell'art. 1294 cod. civ.; solidarietà che comporta che ogni questione relativa alla cattiva amministrazione dei beni oggetto della comunione, alla ripartizione degli utili da essi derivanti e dei debiti della gestione riguardano esclusivamente i rapporti interni tra partecipanti alla comunione; ne' trova applicazione il "beneficium excussionis", che è previsto solo in ipotesi eccezionali e che comunque è operante in sede esecutiva, non essendo precluso al creditore di agire, in sede di cognizione, nei confronti del debitore solidale ai fini dell'accertamento del credito e della relativa condanna.
Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 5348 del 29/05/1998
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Competenza civile - connessione di cause - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998Obbligo di rimborso - Debito di valuta - Configurabilità.
L'obbligo di rimborso a carico di partecipanti alla comunione ereditaria ed in favore del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, posto che, fin dal momento dell'estinzione del debito solidale, sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote degli altri coeredi, e perciò determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; ne consegue che il suddetto debito è soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998
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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 14/12/1994Giudizio di divisione - Appello - Condividente - Domanda di incremento della propria quota in relazione al pagamento di un debito solidale - Domanda nuova - Inammissibilità
L'invocazione da parte del condividente che ha pagato un debito solidale dell'art. 1115 comma 3 cod. civ., onde conseguire nel giudizio di divisione un incremento della propria quota, pari al suo diritto verso gli altri condividenti, integra non una eccezione, ma una domanda volta all'accertamento del proprio diritto ed alla conseguente espansione della quota, che non può proporsi per la prima volta in appello per il divieto del "novum" di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 14/12/1994
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991Mutuo contratto solidalmente dai comproprietari per la ricostruzione di un immobile - Divisione dell'immobile comune - Clausola di suddivisione, nei rapporti interni, dell'obbligazione derivata dal mutuo, in proporzione delle quote assegnate in proprietà individuale - Natura - Atto ricognitivo di un effetto legale della divisione - Assoggettamento ad imposta di registro - Esclusione.
La dichiarazione - costituente oggetto di specifica clausola del negozio di divisione di un bene comune - che l'obbligazione solidalmente contratta per tale bene con un mutuo dai comproprietari (nella specie, per la ricostruzione di un immobile) è da intendere, nei rapporti interni fra i condebitori, suddivisa in proporzione delle quote assegnate, con detto negozio, alla proprietà individuale costituisce una mera ricognizione di un effetto legale necessariamente connesso alla divisione del bene comune, fermo restando, nei rapporti esterni col creditore, il carattere solidale dell'obbligazione (pur in presenza di notificazione dell'atto divisionale all'istituto di credito fondiario mutuante). Ne consegue che la detta dichiarazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 634 del 1972 (ora artt. 20 e 21 del T.U., n. 131 del 1986), collocandosi nell'ambito di un rapporto di derivazione necessaria dai contratti di mutuo e di divisione non è suscettibile di autonomo assoggettamento ad imposta di registro quale atto di natura dichiarativa (dichiarazione di debito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991
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