Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2983 del 31/01/2019Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2983 del 31/01/2019
Area comune a due proprietari - Immobili appartenenti in via esclusiva a ciascuno dei comproprietari - Destinazione dell'area all'accesso agli immobili stessi - Divisibilità dell'area - Criteri - Imposizione a carico dei condividenti dell'obbligo di effettuare modifiche delle loro proprietà esclusive - Divieto - Fondamento.
Al fine di stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice del merito deve tenere conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, non potendosi mai imporre a carico di uno o di entrambi i condividenti l'obbligo di procedere a modifiche o variazioni della consistenza, ubicazione o conformazione dei fabbricati in esame, trattandosi di beni non compresi (ed insuscettibili di essere attratti) nell'oggetto della divisione, circoscritta alla sola area comune, che non può incidere sulla struttura dei menzionati fabbricati né comportare l'imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui medesimi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2983 del 31/01/2019
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di venditaDivisione - divisione ereditaria - domanda - in genere - divisione immobiliare - istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di vendita - carattere antitetico delle domande - sussistenza - domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni - assegnazione in proprietà esclusiva - possibilità - esclusione - modifica in sede di comparsa conclusionale - rilevanza - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018
>>> Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 25/10/2006Criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. - Obbligo di osservanza da parte del giudice - Fattispecie.
In caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché quando in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi è una pluralità di richieste di assegnazione benché è possibile l'assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all'interesse comune delle parti. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente secondo cui l'attribuzione dell'immobile in comunione "pro-indiviso" al titolare di quota minore, non assegnatario di altri beni in comunione, e non già al titolare della quota maggiore, viceversa attributario di altri beni immobili oggetto della divisione, risultava nella specie adottata in violazione del criterio elettivo della quota maggiore. La Suprema Corte ha peraltro corretto ex art. 384 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa risultava erroneamente motivata con riferimento non già all'interesse comune delle parti bensì all'interesse precipuo -seppur grave- dell'assegnataria, invalida civile con totale e permanente inabilità, oltre che facendo inammissibilmente richiamo a ragioni di equità invero estranee a pronunzia da rendersi, in difetto di diversa e concorde richiesta delle parti, secondo diritto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 25/10/2006
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995Porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero - Diritto di ciascun condividente - Limiti.
Il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero non è assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità del bene imposta dalla legge nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento arrecherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili, la quale può dipendere sia dalla eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù che essa impone per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995Porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero - Diritto di ciascun condividente - Limiti.
Il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero non è assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità del bene imposta dalla legge nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento arrecherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili, la quale può dipendere sia dalla eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù che essa impone per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - nozione.
In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 cod. civ., postula sotto l'aspetto strumentale che il frazionamento sia attuabile mediante la Determinazione in concreto di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive, e che possono formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. ( Conf 4233/87, mass n 452989; ( Conf 2305/85, mass n 440186).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2662 del 30/03/1988Diritto ai beni in natura - divisione di immobili in comunione non ereditaria - irrilevanza - condizioni.*
Le Disposizioni degli artt. 720 e 722 cod. civ. concernenti gli immobili indivisibili o non comodamente divisibili - in relazione ai quali soltanto è derogabile la regola del diritto del coerede ad avere in natura la propria porzione dei beni erri - trovano applicazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1116 cod. civ., anche in tema di divisione di immobili in comunione non ereditaria, con la conseguenza che in tal caso il diritto del comunista alla divisione in natura (art. 1114 cod. civ.) sussiste anche se altro condividente abbia realizzato, sulla porzione d'immobile da lui occupata in base ad una divisione di fatto, costruzioni o altre opere influenti sul valore del cespite da dividere, salvo che tale circostanza - la quale integra, di per sè, soltanto una ragione di credito da regolare in Sede di resa di conto fra i condividenti - abbia comportato una situazione di indivisibilità o di non comoda divisibilità ai sensi della suindicata disciplina in tema di divisione ereditaria. ( V 3717/85, mass n 441293; ( V 1517/80, mass n 405076).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2662 del 30/03/1988
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 17/06/1983Comunioni coattive (cose indivisibili) - impedimento ex art. 1112 cod. Civ. - configurabilità - condizioni.
In tema di scioglimento della comunione per la configurazione dello impedimento sancito dall'art. 1112 cod. civ., occorre che l'elemento volitivo si integri con quello oggettivo, in quanto lo scioglimento, che si attua normalmente con l'attribuzione ai partecipanti di porzioni materiali della cosa comune (art. 1114 cod. civ.), può essere escluso dalla volontà dei comunisti di imprimere a tale cosa una determinata caratteristica d'uso solo quando siffatta volizione trovi attuazione in una situazione materiale che venendo meno con la divisione determini la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 17/06/1983
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 937 del 15/02/1982Area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi - divisibilità in due porzioni distinte - accertamento - criteri - imposizioni a carico dei condividenti di obblighi relativi ai fabbricati - divieto.
Al fine di stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice del merito deve tenere conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, mentre è irrilevante ai predetti fini la deduzione di frequenti dissidi fra le parti che rendevano impossibile l'uso comune dell'area. Il giudice, poi, al fine di rendere possibile la divisione non può mai imporre a carico di uno o di entrambi i condividenti l'Obbligo di procedere a modifiche o variazioni della consistenza, ubicazione o conformazione dei fabbricati, trattandosi di beni non compresi (ed insuscettibili di essere attratti) nell'oggetto della divisione, circoscritta alla sola area comune, che non può incidere sulla struttura dei fabbricati ne' comportare la imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui medesimi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 937 del 15/02/1982
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 18/08/1981 formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda, divisibilità - per antieconomicità della divisione - configurabilità.*
Il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intera non è assoluto ne' inderogabile, ma trova un limite nell'indivisibilità per legge del bene, dettata nell'interesse della produzione nazionale (art. 720 cod. civ.), nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene, e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 cod. civ.), che presenta due aspetti fra loro complementari: l'uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiederebbe accorgimenti troppo onerosi o complessi, oppure comporti l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole quote; l'altro, che si configura quando la divisione importi un pregiudizio al valore economico della porzione rispetto all'intero, oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. È, pertanto, correttamente ritenuta dal giudice del merito la non comoda divisibilità di un immobile per essere antieconomica tale divisione per il costo dell'operazione e per il deprezzamento che deriverebbe alla proprietà così divisa. ( Conf. 1517/80, mass. N. 405076, sulla prima parte).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 18/08/1981
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Divisione - divisione ereditaris - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 06/03/1980Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - indivisibilità di diritto pubblico - non comoda divisibilità - nozione.*
071069 405076*
Il diritto di ciascun condividente a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero non e assoluto e inderogabile, ma trova un limite oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale (art 722 cod civ), nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art 720 cod civ) che presenta due aspetti fra loro complementari: strutturale, l'uno, che si delinea quando la divisione richieda operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e funzionale, l'altro, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico delle porzioni rispetto all'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di tali ipotesi, la cui esistenza se ritenuta dal giudice del merito deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione. ( V 3958/76, mass n 382628; ( V 3015/76, mass n 381791; ( V 2813/71, mass n 354005; ( V 2328/71, mass n 353197).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 06/03/1980
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