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1109. Impugnazione delle deliberazioni

Art.1109. Impugnazione delle deliberazioni.

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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere
Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01) In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109 …...
Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01)
Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza. In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139 …...
Deliberazioni dell'assemblea – Cass. n. 7615/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - in genere - Deliberazioni dell'assemblea - Compenso amministratore - Impugnazione - Eccesso di potere - Controllo dell'autorità giudiziaria - Contenuto.   Nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine (ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni) se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7615 del 16/03/2023 (Rv. 667302 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1109   Corte Cassazione 7615 2023 …...
Comunione "pro indiviso" di beni immobili – Cass. n. 2299/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Comunione "pro indiviso" di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.   In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2299 del 26/01/2022 (Rv. 663642 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139   Corte Cassazione 2299 2022 …...
Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento. In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Contributi e spese condominiali – Cass. n. 3043/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Approvazione del rendiconto consuntivo - Contestuale decisione sull'impiego degli attivi di gestione derivanti da locazione di parti comuni - Ammissibilità - Fondamento. In tema di condominio negli edifici, non inficia la validità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che, in essa, si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; tale decisione, infatti, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione alle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3043 del 09/02/2021 (Rv. 660351 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1109 …...
Disciplina dell'uso delle cose comuni – Cass. n. 2636/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - Disciplina dell'uso delle cose comuni - Poteri dell'assemblea - Revoca o modifica di precedente delibera - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1121, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1135 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020 (Rv. 657265 - 01)
Deliberazioni dell'assemblea - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti. In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art_ 1109, comma 1, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020 (Rv. 657265 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1137 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Beni - immateriali - diritti di autore (proprieta' intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - cinematografiche - Cass. n. 33231/2019
Opera cinematografica - Sfruttamento economico - Concessione a terzi - Necessità - Pluralità di produttori - Delibera di concessione - Coproduttore pretermesso - Impugnazione - Art. 1109, comma 2, n. 2, c.c. - Applicabilità - Fondamento. Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralità dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso è tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33231 del 16/12/2019 (Rv. 656131 - 01) Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109 corte cassazione 33231 2019 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009
Deliberazioni nulle o annullabili - Delibera avente ad oggetto la variazione delle sole modalità di pagamento - Annullabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, è annullabile, ma non affetta da nullità, la delibera con la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle modalità di pagamento delle spese condominiali, qualora detto provvedimento non modifichi nella sostanza il piano di riparto delle spese stesse ma si limiti a determinarne le modalità di pagamento. (Nella specie, era stato previsto che i pagamenti fossero convogliati su conto corrente bancario). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008
Delibera dell'assemblea condominiale recante grave pregiudizio alle cose e servizi comuni - Impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie. Il potere d'impugnazione delle delibere condominiali, per effetto del rinvio ex art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione ed in particolare all'art. 1109 cod. civ., si estende anche alla decisione approvata dalla maggioranza che rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, potendo solo entro questo limite essere valutato il merito, sotto il profilo dell'eccesso di potere, della decisione dell'assemblea condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale per avere questa rigettato, sull'assunto della non sindacabilità per eccesso di potere delle delibere condominiali, l'impugnazione della delibera con cui un condominio aveva respinto la proposta di licenziamento del custode perché assente nell'orario di lavoro in quanto impegnato in servizi a pagamento a condomini richiedenti). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008 CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006
Rinunzia all'uso dell'impianto centralizzato - Conseguente distacco dalle diramazioni di esso della singola unità immobiliare - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Delibera assembleare di diniego dell'autorizzazione - Nullità - Fondamento. Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 18/04/2005
Pluralità di edifici autonomi - Condominio - Configurabilità - Condizioni - Beni e servizi comuni - Relazione di accessorietà con le fra le proprietà individuali - Regime applicabile - Comunione - Esclusione - Norme sul condominio - Necessità - Supercondominio - Nozione - Fattispecie. In considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ.alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ; peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacchè, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali; dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio, al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'art. 1117 cod. civ., come ad. es. le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che sono invece dotate di una propria autonomia, come per es. le attrezzature sportive, gli spazi d' …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti. In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005   …...
Consorzi - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24052 del 28/12/2004
Consorzi di gestione di parti comuni serventi proprietà esclusive - Assemblea consortile - Mancato avviso ad alcuno dei consorziati - Conseguenze - Nullità della delibera prevedente contributi consortili - Esclusione - Mera annullabilità - Sussistenza - Decreto ingiuntivo concernente il pagamento di detti contributi - Opposizione del consorziato non avvisato della convocazione della assemblea - Eccezione di nullità della delibera - Giudice di pace decidente secondo equità - Rigetto della eccezione - Sindacato della cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità' della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio, in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale. Ne consegue che, eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di contributi deliberati dall'assemblea consortile, la nullità della deliberazione per il mancato avviso di convocazione dell'assemblea stessa a tutti i consorziati, sulla decisione del giudice di pace che, giudicando secondo equità, rigetti la opposizione escludendo la radicale nullità della deliberazione e ritenendo che la eventuale illegittimità dell'assemblea si sarebbe dovuta far valere in via di impugnazione nel termine di trenta giorni, non può esercitarsi alcun sindacato di legittimità, circoscritto alla osservanza delle …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 03/10/2003
Edifici costituiti in separati condomini -Beni e servizi comuni - Regime giuridico applicabile - Individuazione - Criteri - Relazione di accessorietà fra le proprietà individuali e le cose comuni - Norme sulla comunione - Applicabilità - Esclusione - Norme sul condominio - Applicabilità - Fattispecie. Qualora un bene sia destinato al servizio di più edifici costituiti ciascuno in condominio si determina fra i vari partecipanti non una comunione ma una situazione che integra l'ipotesi del supercondominio al quale si applicano estensivamente le norme sul condominio degli edifici ,giacché - in considerazione della relazione di accessorietà che si instaura per il collegamento materiale o funzionale fra proprietà individuali e beni comuni - questi ultimi non sono suscettibili, come invece nella comunione, di godimento od utilizzazione autonomi rispetto ai primi. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che, qualificando come supercondominio la comunione delle fognature di acque poste al servizio di distinti edifici costituiti in condominio, aveva applicato la disciplina in materia di condominio, ritenendo ammissibile l'impugnazione ex art. 1137 cod. civ. della delibera della relativa assemblea.) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 03/10/2003   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 8167/1997
Costituzione di un fondo cassa - Legittimità - Condizioni - Formali e sostanziali. Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica ne' l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne' il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione - in cui l'accantonamento di un'entrata condominiale (nella specie canone dell'appartamento dell'ex portiere) è destinato alle spese di ordinaria manutenzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8167 del 28/08/1997  _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 8167 1997 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997
Legittimazione del singolo condomino - Nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità - Limiti - Rifiuto di compiere atti di ordinaria amministrazione da parte dell'amministratore - Conseguente introduzione di giudizio contenzioso da parte del condomino - Inammissibilità - Preventiva convocazione dell'assemblea - Necessità - Mancata convocazione, mancata formazione di una volontà maggioritaria, mancata esecuzione della eventuale delibera - Rimedi - Ricorso in sede di volontaria giurisdizione (art. 1105 cod. civ.) - Necessità. L'inerzia dell'amministratore nel compimento di un atto di ordinaria amministrazione non legittima il singolo condomino a rivolgersi all'autorità giudiziaria in sede contenziosa senza avere, in precedenza, provocato la convocazione dell'assemblea condominiale. La mancata convocazione dell'organo assembleare, la mancata formazione di una volontà maggioritaria, la adozione di una delibera poi ineseguita legittimano, per l'effetto, il condomino ad agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione, giusto disposto dell'art. 1105 cod. civ. (mentre la deliberazione di maggioranza risulterà impugnabile in via contenziosa nelle sole ipotesi di lesione di diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, ovvero di violazione di legge o del regolamento condominiale), non rilevando, in contrario, la disposizione di cui all'art. 1133 cod. civ. (a mente della quale il ricorso avverso i provvedimenti dell'amministratore, per il singolo condomino, è proponibile, oltreché all'assemblea, anche all'autorità giudiziaria), poiché detta norma delimita la possibilità di esercizio della ivi prevista facoltà ai casi espressamente stabiliti nel successivo art. 1137 (ostativo, per l'autorità giudiziaria, all'esercizio di qualsivoglia sindacato di merito sulle deliberazioni dell'assemblea), escludendo, pertanto, che il giudice possa, in sede contenziosa, sopperire all'inerzia dell'amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6205 del 09/07/1997
Forma - Ricorso in senso tecnico - Sussistenza - Ragioni. L'art. 1137 cod. civ., nel disciplinare tra l'altro la forma dell'atto di impugnazione, in via contenziosa, delle delibere condominiali, usa l'espressione letterale "ricorso" in senso tecnico, onde salvaguardare l'esigenza, non ravvisata per le delibere collegiali adottate dagli organi della comunione in genere (artt. 1107 - 1109 cod. civ.), di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del condominio.  Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6205 del 09/07/1997   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6205 del 09/07/1997
Forma - Ricorso in senso tecnico - Sussistenza - Ragioni. L'art. 1137 cod. civ., nel disciplinare tra l'altro la forma dell'atto di impugnazione, in via contenziosa, delle delibere condominiali, usa l'espressione letterale "ricorso" in senso tecnico, onde salvaguardare l'esigenza, non ravvisata per le delibere collegiali adottate dagli organi della comunione in genere (artt. 1107 - 1109 cod. civ.), di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del condominio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6205 del 09/07/1997   …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3157 del 09/11/1971
Facoltà di impugnativa delle deliberazioni e del regolamento nonche di provocare lo scioglimento della comunione - spettanza ai soli partecipanti alla comunione.   In ogni Forma di comunione i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea ed il regolamento, nonché quella di provocarne lo scioglimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3157 del 09/11/1971   …...

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