1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Art.1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
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Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-01)Modi di formazione del capitale - limite legale - delle azioni - comproprietà delle azioni - obbligazioni - Rappresentante comune degli azionisti di risparmio - Organo della società - Esclusione - Natura - Individuazione.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale, ma è un esponente rappresentativo della predetta categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta alla società, alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti "risparmiatori" rispetto agli azionisti "imprenditori".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2347, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1106 …...
Atto di compravendita di un’area lottizzata – Cass. n. 20230/2021Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - contribuzione alle spese - Contribuzione alle spese - Strade - Manutenzione - Obblighi dei comproprietari.
Qualora ciascun acquirente di singole porzioni di un'area lottizzata si sia impegnato, con l'atto di compravendita, ad adibire una striscia del proprio terreno a passaggio in favore degli altri lotti, nonché a partecipare ad un consorzio per la costruzione e manutenzione della strada destinata ad assicurare detto passaggio, la mancata partecipazione a tale consorzio non vale ad esentare l'acquirente medesimo dall'obbligo di contribuire "pro quota" alle spese affrontate per la realizzazione e gestione dell'opera, stante la configurabilità della costituzione di una "communio incidens" sulla strada per effetto dell'indicato impegno (e la conseguente insorgenza dei doveri contemplati dall'art. 1104 c.c.), e, pertanto, non lo sottrae all'azione di recupero di dette spese, che venga proposta, nel termine prescrizionale decorrente dalla rispettiva erogazione, dagli organi del consorzio stesso in qualità di rappresentanti degli altri comunisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20230 del 15/07/2021 (Rv. 662016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1106, Cod_Civ_art_2608
Corte
Cassazione
20230
2021 …...
comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014Legittimazione dell'amministratore ad agire contro un comunista - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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Competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Cass. n. 23297/2014Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23297
2014 …...
Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014Legittimazione dell'amministratore ad agire contro un comunista - Condizioni - Fondamento.
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4209 del 21/02/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - regolamento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13632 del 04/06/2010Regolamento avente ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune - Natura non contrattuale - Effetti - Modifiche - Maggioranza dei comunisti - Sufficienza - Regolamento contenente disposizioni incidenti sui diritti del comproprietario ovvero stabilenti obblighi o limitazioni a carico del medesimo o determinanti criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali - Natura giuridica - Contratto normativo plurisoggettivo - Conseguenze - Approvazione o modificazione di tale regolamento - Consenso unanime dei comunisti - Necessità.
In tema di comunione, il regolamento avente ad oggetto l'ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune non ha natura contrattuale, costituendo espressione delle attribuzioni dell'assemblea, e, come tale, seppure sia stato approvato con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione, può essere modificato dalla maggioranza dei comunisti; ha, invece, natura di contratto plurisoggettivo, che deve essere approvato e modificato con il consenso unanime dei comunisti, il regolamento che esorbiti dalla potestà di gestione delle cose comuni attribuita all'assemblea, contenendo disposizioni che incidano sui diritti del comproprietario ovvero stabiliscano obblighi o limitazioni a carico del medesimo o ancora determinino criteri di ripartizione delle spese relative alla manutenzione diversi da quelli legali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13632 del 04/06/2010
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - costituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001Deliberazioni - In genere - Condominio costituito da due soli condomini - Formazione della maggioranza - Criteri - Nomina dell'amministratore - Disciplina.
Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998Locazione della cosa comune - Atto di ordinaria amministrazione - Configurabilità - Locazione effettuata dall'amministratore privo di preventiva concessione di idonei poteri - Ratifica effettuata dall'assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice - Validità.
La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 25/02/1995Esercizio da parte dell'amministratore nei confronti di uno dei comunisti - Inammissibilità - Limiti - Applicabilità - In via analogica dell'art. 1131, primo comma, cod. civ. - Esclusione.
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 25/02/1995
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - amministratore - nomina e revoca – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 24/12/1994Pluralità di amministratori - Ammissibilità - Rappresentanza del condominio anche nei rapporti con i terzi - Attribuzione a tutti gli amministratori - Disposizione dell'art. 1106 cod. civ. - Applicabilità al condominio - Conseguenze - Società di fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità.
Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - amministrazione - disgiuntiva - Società di Fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità.
Le norme del codice civile sulla nomina, la revoca e l'attività dell'amministratore del condominio negli edifici (art. 1129 cod. civ. 64 e 65 disp. att. cod. civ.) non escludono la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata ad una pluralità di amministratori dato che, per un verso, la carenza di una specifica disposizione per l'individuazione tra i diversi amministratori di quello tenuto a rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., che, l'attribuzione a tutti del potere di rappresentanza anche nei confronti di terzi e che, per altro verso, grazie al rinvio alle norme sulla comunione, operato dall'art. 1139 cod. civ., deve ritenersi applicabile al condominio negli edifici l'art. 1106 cod. civ., che, per una esigenza di tutela degli interessi dei comproprietari e di razionalizzazione delle amministrazioni particolarmente complesse, comune anche al condominio negli edifici, espressamente consente la delega per l'amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo. Ne consegue la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata anche ad una società di fatto in cui la disciplina del potere di amministrazione come derivante da un rapporto di mandato fra la collettività dei soci amministratori (art. 2260 cod. civ.) e l'attribuzione, nei rapporti esterni, della rappresentanza del socio amministratore (art. 2266 cod. civ.) presenta un notevole parallelismo con quella dell'art. 1131 cod. civ., alla quale aggiunge la predisposizione di regole legali per la risoluzione del conflitto tra gli amministratori (art. 2257), dovendosi escludere che la possibilità di inserimento di nuovi soci, nelle società di persone, si rilevi …...
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993In genere - "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.
In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993
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