Condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16435 del 18/06/2025 (Rv. 675525 - 01)Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Posizione di terzo del danneggiato - Responsabilità extracontrattuale - Applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali - Esclusione - Conseguenze.
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16435 del 18/06/2025 (Rv. 675525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051 …...
Condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16435 del 18/06/2025 (Rv. 675525 - 01)Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Posizione di terzo del danneggiato - Responsabilità extracontrattuale - Applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali - Esclusione - Conseguenze.
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16435 del 18/06/2025 (Rv. 675525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051 …...
Volontari - Consorzi volontari di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 (Rv. 671364-01)Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al consorzio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 (Rv. 671364-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_0863, Cod_Civ_art_0864, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1123 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01)Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - Accessione - Applicabilità - Acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - Opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Condizioni.
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1117 …...
Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile – Cass. n. 19756/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile - Natura dell'obbligazione - Finalità.
In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022 (Rv. 665005 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104
Corte
Cassazione
19756
2022 …...
Atto di compravendita di un’area lottizzata – Cass. n. 20230/2021Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - contribuzione alle spese - Contribuzione alle spese - Strade - Manutenzione - Obblighi dei comproprietari.
Qualora ciascun acquirente di singole porzioni di un'area lottizzata si sia impegnato, con l'atto di compravendita, ad adibire una striscia del proprio terreno a passaggio in favore degli altri lotti, nonché a partecipare ad un consorzio per la costruzione e manutenzione della strada destinata ad assicurare detto passaggio, la mancata partecipazione a tale consorzio non vale ad esentare l'acquirente medesimo dall'obbligo di contribuire "pro quota" alle spese affrontate per la realizzazione e gestione dell'opera, stante la configurabilità della costituzione di una "communio incidens" sulla strada per effetto dell'indicato impegno (e la conseguente insorgenza dei doveri contemplati dall'art. 1104 c.c.), e, pertanto, non lo sottrae all'azione di recupero di dette spese, che venga proposta, nel termine prescrizionale decorrente dalla rispettiva erogazione, dagli organi del consorzio stesso in qualità di rappresentanti degli altri comunisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20230 del 15/07/2021 (Rv. 662016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1106, Cod_Civ_art_2608
Corte
Cassazione
20230
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Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici – Cass. n. 2623/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomìni - Presunzione legale di condominialità - Operatività - Limiti - Conseguenze in tema di obblighi di manutenzione e custodia.
Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2623 del 04/02/2021 (Rv. 660315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1117_2, Cod_Civ_art_2051 , Cod_Civ_art_2055 …...
Consorzi di urbanizzazione -"Obligatio propter rem" – Cass. n. 1468/2021Consorzi – volontari - Consorzi di urbanizzazione - Obbligazioni dell'associato - Natura - "Obligatio propter rem" - Esclusione - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una "obligatio propter rem" atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0863, Cod_Civ_art_0864, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104 …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.
Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1110, Cod_Civ_art_1134
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunioneComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - accessione - applicabilità - acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - comunione incidentale di uso e di godimento - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018
CONDOMINIO
PARTI COMUNI …...
Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusivaComunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - accessione - applicabilità - acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - comunione incidentale di uso e di godimento - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018
>>> Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 …...
“Abbandono liberatorio" del consorziato - Cass. n. 27634/2018Consorzi – volontari - consorzi di urbanizzazione - "abbandono liberatorio" del consorziato - divieto - fondamento - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27634 del 30/10/2018
>>> In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27634 del 30/10/2018
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016Distacco dall'impianto centralizzato nella vigenza della l. n. 220 del 2012 - Condizioni - Onere della prova - Modalità di assolvimento.
L'art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016
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Consorzi - volontari - Consorzi di urbanizzazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
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Consorzi - volontari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
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Consorzi - volontari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 cod. civ. - Diritto al rimborso - Condizioni - Preventivo avviso agli altri comproprietari o all'amministratore e loro inattività - Necessità - Onere della prova - Consenso degli interpellati - Irrilevanza.
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - obblighi dei comunisti - rimborso delle spese anticipate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013Spese di conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso - Configurabilità - Condizioni e limiti - Spese per la fruizione del bene o per l'adempimento di obblighi fiscali - Ripetibilità - Esclusione.
L'art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - soggetti obbligati – Cass. n. 21907/2011Comproprietari di unità immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali - Solidarietà - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Fattispecie.
I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011
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2011
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere – Cass. n. 24654/2010Condominio - Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva - Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore e compratore - Determinazione - Criteri - Delibera assembleare di approvazione - Rilevanza.
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere – Cass. n. 24654/2010Condominio - Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva - Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore e compratore - Determinazione - Criteri - Delibera assembleare di approvazione - Rilevanza.
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010
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2010
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006Rinunzia all'uso dell'impianto centralizzato - Conseguente distacco dalle diramazioni di esso della singola unità immobiliare - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Delibera assembleare di diniego dell'autorizzazione - Nullità - Fondamento.
Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006
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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993In genere - "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.
In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993
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