Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - spese giudizialiSpese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse pro quota a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20477 del 21/07/2025 (Rv. 676003 - 01)
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1132, Cod_Civ_art_1101 …...
Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi – Cass. n. 20062/2021Donazione - indiretta – disciplina - Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi "more uxorio" - Maggior contributo dell'uno rispetto a quello dell'altro nel pagamento del prezzo - Presunzione di liberalità fondata sul rapporto di convivenza - Esclusione - Prova dell'"animus donandi" - Necessità - Assenza - Conseguenze - Diritto al rimborso.
In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20062 del 14/07/2021 (Rv. 662014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1101, Cod_Civ_art_1298
Corte
Cassazione
20062
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Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di preliminare concluso da uno solo dei comproprietari anche in nome e per conto degli altri - Cass. n. 6727/2019Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di preliminare concluso da uno solo dei comproprietari anche in nome e per conto degli altri - Azione risarcitoria per inadempimento - Esperibilità da parte del promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente ad oggetto la vendita di un bene in comunione "pro indiviso", sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, cosicché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acquirenti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile, il quale aveva concluso il relativo contratto preliminare di preliminare sia in proprio, sia quale rappresentante degli altri comproprietari, in forza di procura speciale da questi ultimi ricevuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6727 del 08/03/2019
Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1101, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6727
2019 …...
Singole specie di vendita - di cosa comune indivisa - Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità – Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 30/01/2019Vendita - singole specie di vendita - di cosa comune indivisa - Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità – Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 30/01/2019
Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un "unicum" inscindibile, è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 30/01/2019
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - spese giudiziali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse, "pro quota", a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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Assemblea - Potere di determinare le singole quote di contribuzione - Corte di Cassazione, Sentenza n. 11264 del 20 Maggio 2011Condominio - Assemblea - Potere di determinare le singole quote di contribuzione Corte di Cassazione, Sentenza n. 11264 del 20 Maggio 2011
Condominio - Assemblea - Potere di determinare le singole quote di contribuzione - L’assemblea dei comunisti non ha il potere di determinare in via provvisoria le singole quote di contribuzione dei partecipanti alla comunione alle spese comuni, giacché la misura di tale contribuzione, ove non stabilita dal titolo, è prevista, in via paritaria, dall’art. 1101 cod. civ. Corte di Cassazione, Sentenza n. 11264 del 20 Maggio 2011  …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 937/2010Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Regolamentazione del medesimo assetto di interessi - Necessità - Conseguenze - Pluralità di promissari acquirenti di immobile - Assenza di specificazione delle quote loro spettanti - Attribuzione del bene, in sede di esecuzione in forma specifica, in parti uguali ed indivise - Necessità - Patti di diversa ripartizione intervenuti tra i soli promissari acquirenti - Rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2932 - Esclusione.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., posto che la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. Ne consegue che, in assenza di specificazione delle quote spettanti a più promissari acquirenti di un immobile, l'esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare di compravendita comporta l'attribuzione del bene in parti uguali ed indivise, in virtù dell'applicazione, in via analogica, del principio generale espresso dal primo comma dell'art. 1101 cod. civ., mentre eventuali pattuizioni estranee al contenuto del contratto preliminare intervenute tra i promissari acquirenti circa una eventuale diversa ripartizione del bene assumono esclusivo rilievo nei loro rapporti interni, senza spiegare effetti in sede di esecuzione in forma specifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 937 del 20/01/2010
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
937
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - ascensore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 17/02/2005Spese di manutenzione e di ricostruzione - Criteri - Installazione successiva alla costruzione dell'edificio - Presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
In tema di condominio d'edifici, la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di criteri condizionali, è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente (su cui incide il logorio dell'impianto, proporzionale all'altezza dei piani). Pertanto anche nel caso in cui l'ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l'impianto è di proprietà comune-secondo la presunzione di cui all'art. 1117 n. 3 cod. civ., in mancanza di titolo contrario - fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva (art. 1118 cod. civ.) e la ripartizione delle spese relative all'ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall'art. 1124 cod. civ. e dall'art. 1123 cod. civ. che costituisce una specifica applicazione mentre se il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell'impianto, è d'entità maggiore rispetto alla quota di comproprietà, può dare luogo soltanto ad un diritto di credito del singolo condomino verso il condominio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 17/02/2005
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Vendita - singole specie di vendita - di cosa comune indivisa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Fattispecie.
In materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione "pro indiviso" è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un "unicum" inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare la doglianza della ricorrente concernente la mancata declaratoria da parte del giudice del merito della nullità del negozio, ha ritenuto nel caso corretta la qualificazione da questi operata, in termini di preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui a formazione progressiva, del contratto originariamente sottoscritto da una sola delle comproprietarie e recante la dichiarazione, inserita in epoca successiva, di consenso anche dell'altra comproprietaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004 …...
Obbligazioni in genere - solidarietà - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004Contratto preliminare di vendita di bene comune indiviso - Disparità delle quote ideali dei comunisti - Solidarietà passiva degli alienanti - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
In caso di stipulazione di un preliminare di vendita di bene in comunione "pro indiviso" sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, e cioè la pluralità dei soggetti, l'identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti (la prestazione del consenso alla stipula del contratto definitivo di vendita) e l'identità della fonte dell'obbligazione (il contratto preliminare stipulato), non rimanendo essa esclusa in ragione della eventuale disparità delle quote ideali in titolarità dei medesimi, aspetto questo concernente solamente il rapporto (interno) tra di essi intercorrente - valendo a segnare la proporzione dei reciproci diritti in caso di adempimento solamente da parte di uno o alcuni-, e non anche quello (esterno) con i creditori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 24/07/2003Cause di scioglimento - Effetto "ex nunc" - Divisione - In parti eguali - Necessità - Possibilità di dimostrare il diverso apporto dei coniugi all'acquisto del bene - Esclusione - Art. 1101 cod. civ. - Inapplicabilità.
La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto "ex nunc", per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 cod. civ., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 cod. civ.), superabile mediante prova del contrario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 24/07/2003
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 03/12/1999Spese condominiali - Ripartizione in assenza di tabella millesimale - Legittimità - Condizioni - Proporzione tra la quota posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà di quest'ultimo - Rispetto - Necessità.
La ripartizione di una spesa condominiale può essere, del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purché risulti in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente dalla formazione della predetta tabella. Ne consegue che il condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale criterio ha l'onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene sia derivato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 03/12/1999
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991Mutuo contratto solidalmente dai comproprietari per la ricostruzione di un immobile - Divisione dell'immobile comune - Clausola di suddivisione, nei rapporti interni, dell'obbligazione derivata dal mutuo, in proporzione delle quote assegnate in proprietà individuale - Natura - Atto ricognitivo di un effetto legale della divisione - Assoggettamento ad imposta di registro - Esclusione.
La dichiarazione - costituente oggetto di specifica clausola del negozio di divisione di un bene comune - che l'obbligazione solidalmente contratta per tale bene con un mutuo dai comproprietari (nella specie, per la ricostruzione di un immobile) è da intendere, nei rapporti interni fra i condebitori, suddivisa in proporzione delle quote assegnate, con detto negozio, alla proprietà individuale costituisce una mera ricognizione di un effetto legale necessariamente connesso alla divisione del bene comune, fermo restando, nei rapporti esterni col creditore, il carattere solidale dell'obbligazione (pur in presenza di notificazione dell'atto divisionale all'istituto di credito fondiario mutuante). Ne consegue che la detta dichiarazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 634 del 1972 (ora artt. 20 e 21 del T.U., n. 131 del 1986), collocandosi nell'ambito di un rapporto di derivazione necessaria dai contratti di mutuo e di divisione non è suscettibile di autonomo assoggettamento ad imposta di registro quale atto di natura dichiarativa (dichiarazione di debito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991
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