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1100. Norme regolatrici

Art.1100. Norme regolatrici.

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Documenti collegati:

Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8252 del 28/03/2025 (Rv. 674214 - 02)
Contributi spese - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Rimborso delle spese anticipate dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea - Esclusione - Spese effettuate nella proprietà singola per accertare le cause di danno e la loro derivazione da beni condominiali - Rimborso - Ammissibilità. L'art. 1134 c.c. secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8252 del 28/03/2025 (Rv. 674214 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1134   …...
Volontari - Consorzi volontari di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 (Rv. 671364-01)
Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al consorzio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14407 del 23/05/2024 (Rv. 671364-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_0863, Cod_Civ_art_0864, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1123 …...
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società di capitali - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 (Rv. 670798-01)
Estinzione della società - Conseguenze - Rapporti attivi e passivi - Fenomeno successorio - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 (Rv. 670798-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2324, Cod_Civ_art_2495 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01)
Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - Accessione - Applicabilità - Acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - Opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Condizioni. Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1117 …...
Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1710 del 16/01/2024 (Rv. 670132-01)
Striscia di terreno in comproprietà lungo il confine - Strada interpoderale - Imposizione di fatto di una servitù di passaggio a favore di un fondo diverso da quelli confinanti - Ammissibilità - Esclusione. Nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1710 del 16/01/2024 (Rv. 670132-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1058 …...
Societa' - in genere - differenze dalla comunione Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32353 del 21/11/2023 (Rv. 669580 - 01)
Tipi di societa' - indicazione negli atti e nella corrispondenza - Impresa del de cuius - Continuazione da parte degli eredi - Società di fatto o irregolare - Configurabilità - Limite temporale - Debiti sociali - Evocazione in giudizio dell'erede - Difetto di legittimazione - Sussistenza - Fondamento. In caso di continuazione dell’attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32353 del 21/11/2023 (Rv. 669580 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2291, Cod_Civ_art_2304, Cod_Civ_art_0754, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2248, Cod_Civ_art_2268, Cod_Civ_art_2565, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01)
Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell'alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Conseguenze. In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100 …...
Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui – Cass. n. 12620/2023
Comunione dei diritti reali - Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.  Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2030, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 12620 2023 …...
Servitù in favore di uno dei comunisti – Cass. n. 12381/2023
Servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione non negoziale - per destinazione del padre di famiglia - Fondi o parte di un fondo in comunione - Situazione di oggettiva subordinazione - Servitù in favore di uno dei comunisti - Sussistenza - Esclusione - Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - Ammissibilità.  Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_1068, Cod_Civ_art_1061, Cod_Civ_art_1062   Corte Cassazione 12381 2023 …...
Sottrazione alla destinazione condominiale – Cass. n. 35957/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Alloggio del portiere - Sottrazione alla destinazione condominiale - Applicabilità della disciplina della comunione - Sussistenza - Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di proprietà o uso esclusivi.   Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico. Core di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del 22/11/2021 (Rv. 663217 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1126, Cod_Civ_art_1100   Corte Cassazione 35957 2021 …...
Applicabilità delle norme del codice civile sui consorzi – Cass. n. 18792/2021
Consorzi - volontari - Consorzi di urbanizzazione - Natura giuridica - Applicabilità delle norme del codice civile sui consorzi - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione dal Registro delle imprese - Irrilevanza - Fattispecie.   I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi. Ne consegue che la cancellazione del consorzio dal Registro delle imprese non produce alcuna efficacia estintiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del consorzio, già convenuto nel giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione, pur dopo l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021 (Rv. 661825 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_36, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2615   Corte Cassazione 18792 2021 …...
Strade agrarie – Cass. n. 11466/2021
Strade - agrarie - strade vicinali - Nozione. Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata "ex collatione privatorum agrorum" e destinata all'uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11466 del 30/04/2021 (Rv. 661126 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100 …...
Consorzi di urbanizzazione -"Obligatio propter rem" – Cass. n. 1468/2021
Consorzi – volontari - Consorzi di urbanizzazione - Obbligazioni dell'associato - Natura - "Obligatio propter rem" - Esclusione - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una "obligatio propter rem" atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0863, Cod_Civ_art_0864, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1104 …...
Società' semplice - scioglimento – Cass. n. 29108/2020
Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società' semplice - scioglimento - liquidazione - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Limiti - Credito risarcitorio da illecito extracontrattuale. Il principio secondo il quale, per effetto dell'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'oggetto della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, è limitato ai diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, mentre non si estende alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), trova applicazione, con riguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, solo nell'ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo, mentre non opera nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29108 del 18/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2272, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495 corte cassazione 29108 2020 …...
Comunione di azienda facente parte del patrimonio ereditario - Cass. n. 24197/2020
Società' - differenze dalla comunione - tipi di società' - indicazione negli atti e nella corrispondenza - Comunione di azienda facente parte del patrimonio ereditario - Sfruttamento diretto da parte di uno o più eredi - Mera amministrazione di un bene ereditario - Esclusione - Configurabilità di impresa individuale o società di fatto - Sussistenza - Conseguenze - Assunzione da parte degli eredi della responsabilità per l'attività della società. Lo sfruttamento, da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell’attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell’impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24197 del 02/11/2020 (Rv. 659439 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2248, Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2291, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_0754 Comunione di azienda patrimonio ereditario corte cassazione 24197 2020 …...
Consorzi - Quorum deliberativi – Cass. n. 22957/2020
Consorzi – volontari - Consorzi - Quorum deliberativi - Previsioni statutarie - Disciplina legale della comunione - Applicabilità - Esclusione. I quorum deliberativi delle assemblee consortili (nella specie, di un consorzio di urbanizzazione) sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22957 del 21/10/2020 (Rv. 659423 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_2602, Cod_Civ_art_0036 corte cassazione 22957 2020 …...
Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria – Cass. 18910/2020
Divisione - divisione giudiziale -Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria - Configurabilità - Consenso delle parti - Necessità - Contestazione di uno dei condividendi - Condizioni. In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_789 CORTE  CASSAZIONE 18910 2020 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - voluttuarie - Cass. n. 10850/2020
ascensore installato "ex novo" a spese di taluni condomini successivamente alla realizzazione dell'edificio  In tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020 (Rv. 657892 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1121, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1100 corte cassazione 10850 2020 …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 01)
Fondo in comproprietà - Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo - Litisconsorzio necessario tra tutti - Esclusione - Fondamento. In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 02)
Fondo in comproprietà - Danno cagionato da terzi al godimento del bene - Esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Misura della liquidazione - Fattispecie. In materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene "pro indiviso" per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29506 del 14/11/2019 (Rv. 655832 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103 CONDOMINIO COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Consorzi - volontari - Consorzi di urbanizzazione- Rapporti interni- Cass. n. 25394/2019
Volontà manifestata dalle parti- Rilevanza primaria- Disciplina delle associazioni non riconosciute o della comunione- Valenza sussidiaria- Fattispecie. I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva omesso di considerare la clausola statutaria disciplinante tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25394 del 09/10/2019 (Rv. 655418 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_1100 corte cassazione 25394 2019 …...
Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi – Cass. Sent. 15464/2019
Divisione - divisione giudiziale - Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi - Scioglimento con un'unica divisione - Ammissibilità - Condizioni - Mancata opposizione - Conseguenze - Appellabilità della decisione. Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello. corte di cassazione sez. 2 - , sentenza n. 15494 del 07/06/2019 (rv. 654331 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1350 …...
Assegnazione di bene non comodamente divisibile nelle porzioni di più coeredi - Cass. Sent. 15182/2019
Divisione - divisione ereditaria- Comunione ereditaria - Scioglimento - Persistenza di comunione ordinaria - Compatibilità - Conseguenze - Assegnazione di bene non comodamente divisibile nelle porzioni di più coeredi - Ammissibilità. Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con la conseguente possibilità, per il giudice, di attribuire, ex art. 720 c.c., un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote, a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15182 del 04/06/2019 (Rv. 654082 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1100 …...
Società   - differenze dalla comunione - tipi di società - indicazione negli atti e nella corrispondenza - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10188 del 11/04/2019 (Rv. 653493 - 01)
Società di persone - Comunione a scopo di godimento - Distinzione - Azienda ereditaria - Ipotesi diverse - Fattispecie. L'azienda ereditaria deve ritenersi oggetto di comunione se vi sia la finalità del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, se viene esercitata per finalità speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell'incremento degli elementi aziendali, può verificarsi che: o l’impresa è esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società (sia pure irregolare o di fatto); ovvero l'impresa viene esercitata da uno o più eredi, e in tal caso la comunione incidentale è limitata all'azienda così come relitta dal "de cuius", con gli elementi esistenti all'apertura della successione, mentre l'impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi è riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi. (Fattispecie in cui un solo erede aveva esercitato un'azienda farmaceutica cedutagli da padre in virtù di atto dichiarato nullo e il relativo compendio era entrato a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che, a fini divisionali, la consistenza dell'azienda doveva essere quella dell'apertura della successione, mentre le spese, gli incrementi e i decrementi, essendo ascrivibili al solo imprenditore che aveva esercitato l'azienda, non potevano essere considerati comuni). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10188 del 11/04/2019 (Rv. 653493 - 01) Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2248, Cod_Civ_art_1100 …...
Operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - Subentro di una pluralità di soggetti ad uno degli originari coeredi successivamente all'apertura della successione - Corte di Cass
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - Subentro di una pluralità di soggetti ad uno degli originari coeredi successivamente all'apertura della successione - Mutamento della natura ereditaria della comunione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di valutazione di non comoda divisibilità della massa e di redazione del progetto di divisione. divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni - In genere. In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest'ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019 Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_1100 …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - “causa petendi”
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - “causa petendi” - modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - “mutatio libelli” - sussistenza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018 Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - accessione - applicabilità - acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - comunione incidentale di uso e di godimento - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 CONDOMINIO PARTI COMUNI …...
Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - in genere - costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - accessione - applicabilità - acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - comunione incidentale di uso e di godimento - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 >>> Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 …...
Beni provenienti da titoli diversi
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - in genere - beni provenienti da titoli diversi - pluralità di masse da dividere - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27645 del 30/10/2018 >>> Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27645 del 30/10/2018 …...
Rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - bene di proprietà comune - rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza - inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene - determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018 >>> In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018 …...
Divisioni di beni provenienti da titoli diversi
Divisione - divisione giudiziale - in genere - beni provenienti da titoli diversi - divisioni distinte - configurabilità - sussistenza - effetto - litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - deroga - condizioni - consenso delle parti - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 >>> Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 …...
Conferimenti in danaro eseguiti da un coniuge in favore dell’altro
Donazione - indiretta – disciplina - conferimenti in danaro eseguiti da un coniuge in favore dell’altro - finalità - comproprietà di un immobile - causa di liberalità- donazione indiretta - configurabilità in costanza di matrimonio - separazione personale - esclusione della donazione indiretta - applicabilità del regime patrimoniale matrimoniale - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018 >>> L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018 …...
Società semplice e comunione di godimento
Società - in genere - differenze dalla comunione - tipi di società - indicazione negli atti e nella corrispondenza - società semplice e comunione di godimento - differenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23952 del 02/10/2018 >>> La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23952 del 02/10/2018 …...
Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso"
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso" - Trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. della sola quota appartenente allo stipulante - Impossibilità. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 21938 DEL 10/09/2018 In tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile".   …...
Consorzi - volontari - Consorzi di urbanizzazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016   …...
Consorzi - volontari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016   …...
Consorzi - volontari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016
Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento. In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016   …...
contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - Cass. n. 12462/2016
esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - preliminare di vendita di bene da acquistarsi in comunione - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Presunzione - Scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal contratto - Conseguenze - Esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti degli altri - Esclusione - Fondamento. Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene da acquistarsi in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un "unicum" inscindibile. Ne consegue che la scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal rapporto ex art. 72 l.fall. determina la caducazione complessiva del vincolo contrattuale e preclude al promittente venditore la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12462 del 16/06/2016 _____________________________________ Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 12462 2016   …...
società - di capitali - in genere - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - rapporti attivi e passivi - fenomeno successorio - sussistenza - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n
  società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - rapporti attivi e passivi - fenomeno successorio - sussistenza - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 6070 del 12/03/2013 Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
Competenza civile - competenza per territorio - soci e condomini – Cass. n. 12148/2015
"Forum rei sitae" - Ambito di applicazione - Cause relative a comunioni mobiliari - Inclusione - Fondamento. La competenza del "forum rei sitae", ai sensi dell'art. 23 cod. proc. civ., si applica anche quando oggetto di comproprietà sia un bene mobile (nella specie, un natante), poiché la norma impiega il termine "condominio" quale sinonimo di "comunione", senza riguardo per il tipo di bene comune. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12148 del 11/06/2015 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 12148 2015   …...
comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
Azioni a tutela della cosa comune - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015 Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6293 del 27/03/2015
Comunione ordinaria determinatasi fra alcuni coeredi per effetto dell'attribuzione congiunta di un bene in sede di divisione - Applicabilità dell'art. 732 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa", non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 cod. civ. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 cod. civ., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6293 del 27/03/2015   …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 21286/2014
 Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso" - Trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. della quota appartenente allo stipulante - Impossibilità. In caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932, primo comma, cod. civ., solo "qualora sia possibile". Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21286 del 08/10/2014 Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 21286 2014 …...
Azioni a difesa della proprietà - regolamento di confini - strade - agrarie - strade vicinali Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3130 del 08/02/2013
proprietà -Incertezza sui confini - Fondi divisi da una strada vicinale "ex collatione privatorum agrorum" - Ammissibilità dell'azione di regolamento di confini - Esclusione - Fondamento - Interesse delle parti all'accertamento dell'originaria linea di confine all'interno della strada vicinale - Insussistenza.- Azione di regolamento di confini - Presupposto - Incertezza sui confini - Fondi divisi da una strada vicinale "ex collatione privatorum agrorum" - Ammissibilità dell'azione - Esclusione - Fondamento - Interesse delle parti all'accertamento dell'originaria linea di confine all'interno della strada vicinale - Insussistenza. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3130 del 08/02/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3130 del 08/02/2013 In tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 cod. civ. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire. integrale|orange SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione in data 1/12/1992 Ca...... Ve...... Giacomo, Ca...... Ve...... Dario e Ca...... Ve...... Cristina, quali proprietari di terreni di cui ai mappali 513, 512, 514 e 644 F 14 del Comune di Balangero convenivano in giudizio Bi...... Giovanni e Ca...... Ve...... Angela, quali proprietari del terreno di cui al mappale 201 F.14 del Comune di Balangero e, premesso che la linea di confine con il mappale 201 era divenuta incerta in quanto la strada vicinale che passava tra i fondi aveva subito variazioni ad opera dei convenuti, chiedevano:a) la determinazione, a mezzo di CTU, della linea di confine tra i fondi 201, 512, 513 da un lato e 514 e 644 dall'altro;b) l'apposizione dei termini di confine;c …...
condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) cosa giudicata civile - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013 integrale
Qualificazione giuridica del rapporto - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio.Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013 Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato l'annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio. integrale|orange RITENUTO IN FATTO1. - Con atto di citazione del 29 aprile 1999, Ma..... Emanuela Maria convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia, Tr...... Ruggero e Ma.... Adriano, chiedendo che fosse pronunciato l'annullamento o accertata e dichiarata la nullità delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualità di partecipanti al condominio dell'edificio sito in via Cesalpino, n. 1, a Milano. L'attrice considerò in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini Ma..... Emanuela Maria, Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia e Tr...... Ruggero, in quanto tali opere - a suo dire - erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l'interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell'acqua in base al criterio di consumo "presuntivo" basato sul numero …...
Esecuzione forzata - beni indivisi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013
Espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari - Ammissibilità - Condizioni - Totalità dei beni di una determinata specie - Espropriazione della quota di un singolo bene indiviso - Ammissibilità - Limiti - Massa comune comprensiva di pluralità di cose della stessa specie - Fondamento. In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell’ oggetto dell’esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013   …...
Società - di capitali – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Rapporti attivi e passivi - Fenomeno successorio - Sussistenza - Limiti. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - soggetti obbligati – Cass. n. 21907/2011
Comproprietari di unità immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali - Solidarietà - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Fattispecie. I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21/10/2011 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 21907 2011   …...
proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 15/04/2009
Distanze legali - Domanda di demolizione di manufatto - Litisconsorzio passivo tra i comproprietari - Sussistenza - Pluralità di soggetti interessati - Possibilità di azione individuale - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 15/04/2009 Il principio, secondo cui in tema di azioni a tutela delle distanze legali sono contraddittori necessari, dal lato passivo, tutti i comproprietari "pro indiviso" dell'immobile confinante, quando ne venga chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data", non si applica nel caso in cui plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione dell'opera eseguita in violazione delle predette distanze, potendo costoro agire individualmente, con la conseguenza che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 15/04/2009   …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - locazione della cosa comune – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009
Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione. In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009   …...
comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - locazione della cosa comune - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009
Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009 In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009   …...
comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - legittimazione del comproprietario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario - Esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di locazione - Proposizione da parte di uno dei comproprietari - Espressa volontà contraria degli altri - Legittimazione attiva dell'attore - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009 Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato "pro parte dimidia", ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 1105 cod. civ.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009 CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE   …...
Comunione dei diritti reali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008
 Assemblea - Formale convocazione - Necessità - Esclusione - Condizioni di validità della convocazione e della deliberazione - Preventiva informazione sull'ordine del giorno - Decisione a maggioranza dei partecipanti. L'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 cod. civ. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008   …...
famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
Compromesso divisionale sottoscritto da uno dei coniugi per la divisione di beni immobili in comproprietà con altri - Giudizio per l'accertamento e l'esecuzione specifica del predetto contratto - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008 Il coniuge in comunione legale dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla natura giuridica, l'efficacia e l'esecuzione di un contratto, definito "compromesso divisionale", relativo ad immobili appartenenti in comproprietà con terzi all'altro coniuge. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008   …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006
Ordine di rilascio di un bene in comproprietà "indivisa" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 18/04/2005
Pluralità di edifici autonomi - Condominio - Configurabilità - Condizioni - Beni e servizi comuni - Relazione di accessorietà con le fra le proprietà individuali - Regime applicabile - Comunione - Esclusione - Norme sul condominio - Necessità - Supercondominio - Nozione - Fattispecie. In considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ.alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ; peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacchè, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali; dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio, al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'art. 1117 cod. civ., come ad. es. le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che sono invece dotate di una propria autonomia, come per es. le attrezzature sportive, gli spazi d' …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 03/10/2003
Edifici costituiti in separati condomini -Beni e servizi comuni - Regime giuridico applicabile - Individuazione - Criteri - Relazione di accessorietà fra le proprietà individuali e le cose comuni - Norme sulla comunione - Applicabilità - Esclusione - Norme sul condominio - Applicabilità - Fattispecie. Qualora un bene sia destinato al servizio di più edifici costituiti ciascuno in condominio si determina fra i vari partecipanti non una comunione ma una situazione che integra l'ipotesi del supercondominio al quale si applicano estensivamente le norme sul condominio degli edifici ,giacché - in considerazione della relazione di accessorietà che si instaura per il collegamento materiale o funzionale fra proprietà individuali e beni comuni - questi ultimi non sono suscettibili, come invece nella comunione, di godimento od utilizzazione autonomi rispetto ai primi. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che, qualificando come supercondominio la comunione delle fognature di acque poste al servizio di distinti edifici costituiti in condominio, aveva applicato la disciplina in materia di condominio, ritenendo ammissibile l'impugnazione ex art. 1137 cod. civ. della delibera della relativa assemblea.) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 03/10/2003   …...
Azienda - in genere - sfruttamento diretto da parte dell'erede con beneficio d'inventario e del coniuge usufruttuario "ex lege" – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1251 del 21/02/1984
Amministrazione di beni erri in regime di commissioni incidentali - configurabilità - esclusione - esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto - sussistenza - conseguenze - responsabilità per i debiti relativi - qualità successoria delle persone e limitazioni di responsabilità - irrilevanza.* Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'Esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella Forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ. (che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e seguenti dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento). Pertanto, nel caso in cui l'erede con beneficio d'inventario ed il coniuge usufruttuario ex lege (art. 581, vecchio testo, cod. civ.) esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al de cuius, è esclusa la configurabilità di una mera amministrazione di beni erri in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'Esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'Esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le correlative limitazioni di responsabilità.* Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1251 del 21/02/1984   …...
Divisione - divisione ereditaria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 22/06/1982
Comunione ereditaria - relativa ad un unico immobile - alienazione di alcune quote ad estranei - trasformazione in comunione ordinaria - esclusione - divisione - disciplina.* Successioni mortis causa - coeredità (comunione erria).* La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, ne' per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditiaria. ( Conf 604/70).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 22/06/1982   …...
Divisione - divisione ereditaria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 604 del 09/03/1970
Comunione ereditaria - limitazione ad un unico immobile - alienazione di alcune quote ad estranei - trasformazione in comunione ordinaria - esclusione - divisione - disciplina.* La comunione ereditaria, derivante dalla morte del de cuius e dalla successione degli eredi nell'universum jus defuncti, non si trasforma in comunione ordinaria ne per il fatto che l'eredità comprenda un unico bene immobile, nè per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote. Pertanto, anche in tali ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione erria.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 604 del 09/03/1970   …...

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