Skip to main content

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7623 del 18/03/2019

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revoca o modifica - Ammissibilità - Condizioni - Competenza - Individuazione - Criteri.

In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell'art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7623 del 18/03/2019

Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_742

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA