Assemblea dei condomini - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11246 del 27/04/2026 (Rv. 677922 - 01)
Assemblea - Possibilità di sostituzione all’amministrazione - Sussistenza - Conseguenze - Lite promossa nei confronti del Condominio - Potere di transigere o rinunciare alla lite in capo all’assemblea - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, l'assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all'amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive della volontà assembleare: la rappresentanza processuale non comporta, infatti, né la titolarità del rapporto sostanziale né il potere dispositivo, con la conseguenza che spetta all'assemblea deliberare la transazione o la rinuncia alla lite anche se promossa dall'amministratore, il quale non è portatore di un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore in nome e per conto del condominio, in affermato regime di prorogatio imperii, a fronte della delibera assembleare che stabiliva espressamente di non ratificare l'operato dell'amministratore).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11246 del 27/04/2026 (Rv. 677922 - 01)
RIFERIMENTI NORMATIVI: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1129