Riparazioni straordinarie di "notevole entità" - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Criteri.
In tema di assemblea di condominio, l'individuazione, agli effetti dell'articolo 1136, comma 4, c.c. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell'edificio) della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4828 del 03/03/2026 (Rv. 676974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136