Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4966 del 05/03/2026 (Rv. 676975 - 01)
Condominio - Uso della cosa comune - Beni non rientranti nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. - Limitazione al godimento - Criterio millesimale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di uso della cosa comune, l'assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell'art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l'art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l'accesso dei terzi - non dei condomini o familiari - alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l'uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4966 del 05/03/2026 (Rv. 676975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138