Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Limiti.
Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, perché assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6624 del 19/03/2026 (Rv. 677559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136