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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6626 del 19/03/2026 (Rv. 677480 - 01)

Rendiconto consuntivo - Approvazione assembleare - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Condomino debitore convenuto per il pagamento del saldo negativo - Eccezione di pagamento di acconti maggiori di quelli ammessi dal condominio - Onere della prova - A carico del condomino debitore.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale può essere impugnato ex art. 1137, comma 2, c.c. e, in difetto di impugnazione, esso rappresenta idoneo titolo del credito complessivo nei confronti del singolo partecipante, pur senza dar luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso; pertanto, ove il condòmino debitore, convenuto per il pagamento del saldo negativo riportato nel rendiconto, eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal condominio creditore e questi deduca che tali acconti sono già stati computati nella determinazione del saldo richiesto, spetta al condòmino convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare il fatto totalmente o parzialmente solutorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6626 del 19/03/2026 (Rv. 677480 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Civ. art. 2697