Skip to main content

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - impianti comuni - riscaldamento (termosifone) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6618 del 19/03/2026 (Rv. 677477 - 01)

Regolamento condominiale contrattuale - Spese di gestione dell’impianto centralizzato di riscaldamento - Clausola che grava anche le unità immobiliari distaccate dall'impianto - Deliberazione assembleare esecutiva di tale clausola - Legittimità - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare esecutiva della clausola del regolamento contrattuale che preveda che le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravino anche a carico dei condòmini che abbiano distaccato la loro unità da tale impianto, o abbiano rinunziato all'uso di esso, in quanto la diversa previsione ex art. 1118, comma 4, secondo periodo, c.c. è, per questa parte, derogabile con convenzione, come previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6618 del 19/03/2026 (Rv. 677477 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123