Condominio negli edifici - innovazioni (distinzione dall'uso) - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6623 del 19/03/2026 (Rv. 677479 - 01)
Realizzazione da parte di un condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio - Illegittimità ex artt. 1102 e 1120 c.c. - Assenza dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica - Irrilevanza - Domanda proposta da altro condomino nei confronti dell'autore della modificazione - Disamina anche dei profili concernenti il pregiudizio alla statica dell'edificio - Necessità - Dovere del giudice.
In materia di condominio, la realizzazione da parte del condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio, risulta illegittima, ex artt. 1102 e 1120 c.c., pur in difetto dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica, cosicché il giudice del merito, a fronte di una domanda proposta da un condomino per modifiche denunziate, a carico di altro condomino, non solo sotto il profilo del decoro architettonico e della violazione del limite del pari uso, ma anche con riguardo a pregiudizi alla statica dell'edificio, ha il dovere di esaminare anche gli inconvenienti attinenti a tale ulteriore aspetto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6623 del 19/03/2026 (Rv. 677479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120