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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 1095 del 19/01/2026 (Rv. 677543 - 01)

Opere destinate a servire i condomini in misura diversa - Ripartizione delle spese - Assenza di tabelle millesimali specifiche - Irrilevanza - Criterio desumibile dalla deliberazione di approvazione dei lavori - Esclusione - Utilizzazione delle tabelle millesimali generali - Necessità - Modalità - Fattispecie.

La ripartizione delle spese per la conservazione e riparazione di parti comuni destinate a servire solo una parte dei condomini deve avvenire secondo i millesimi di proprietà, in applicazione dell'art. 1123 cpv. c.c., non ostandovi la mancanza di tabelle millesimali specifiche, nel qual caso deve procedersi al calcolo del rapporto di valore fra le singole proprietà e il complesso delle unità immobiliari che traggono utilità dalle opere in base ai coefficienti indicati nelle tabelle medesime, senza che dalla mera approvazione assembleare dei lavori possa trarsi l'adozione di un regime di ripartizione diverso da quello previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato il rigetto dell'impugnazione della deliberazione che aveva ripartito le spese in parti uguali tra i soli condomini della verticale interessata dalla sostituzione della colonna di scarico delle acque nere).

Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 1095 del 19/01/2026 (Rv. 677543 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117