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art. 50 - Dovere di verità

Art. 50 - Dovere di verità - codice deontologico forense

Art. 50 - Dovere di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti che sappia essere falsi;

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova, o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, o elementi di prova, o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.

4. l’avvocato non deve impegnare difronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

5. l’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)

7. la violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3 , 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.


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Documenti collegati:

Estinzione del reato per condotta riparatoria – Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024
Violazione degli artt. 9 e 50 codice deontologico vigente – sussistenza Vìola, comunque, il dovere di probità, correttezza e verità il professionista che, resosi autore di un illecito penale, abbia riparato interamente il danno cagionato, oltre ad aver eliminato, ove possibili, le conseguenze dannose o pericolose del reato.La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art 162 ter cp. non fa venire meno la responsabilità disciplinare allorché il giudice, in sede penale, abbia ciò nondimeno verificato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024 …...
Introdurre o utilizzare documenti o prove false -  Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025
Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto  Il divieto di introdurre o utilizzare documenti o prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse (Nel caso di specie, la falsificazione riguardava una procura alle liti utilizzata per l’invio di una raccomandata di impugnazione di un licenziamento). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025   …...
Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 61 del 31 marzo 2021   Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 61 del 31 marzo 2021 …...
Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252
Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252 L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il collega per grave negligenza professionale nonostante fosse a conoscenza, per tabulas, della infondatezza della domanda). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252 …...
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116 Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista comunicava falsamente alla DPL prestazioni mai effettuate alterando i fogli di presenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116 …...

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