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2.06.Tabella precetto (atto di) - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018

6. PRECETTO (ATTO DI) - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018

6. ATTO DI PRECETTO - D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018
valore
da 0 a 5.200
parametro
135,00
 
minimo
67,50
 
massimo
243,00
 
 
 
da 5.200 a 26.000
parametro
225,00
 
minimo
112,50
 
massimo
405,00
 
 
 
da 26.000 a 52.000
parametro
315,00
 
minimo
157,50
 
massimo
567,00
 
 
 
da 52.000 a 260.000
parametro
405,00
 
minimo
202,50
 
massimo
729,00
 
 
 
da 260.000 a 520.000
parametro
540,00
 
minimo
270,00
 
massimo
972,00
 
 
 
da 520.000 a 1.000.000
parametro
702,00
 
minimo
351,00
 
massimo
1.263,60
 
 
 
da 1.000.000 a 2.000.000
parametro
912,60
 
minimo
456,30
 
massimo
1.642,68
 
 
 
da 2.000.000 a 4.000.000
parametro
1.186,38
 
minimo
593,19
 
massimo
2.135,48
 
 
 
da 4.000.000 a 8.000.000
parametro
1.542,29
 
minimo
771,15
 
massimo
2.776,13
 
 
 
da 8.000.000 a 16.000.000
parametro
2.004,98
 
minimo
1.002,49
 
massimo
3.608,97
 
 
 
da 16.000.000 a 32.000.000
parametro
2.606,48
 
minimo
1.303,24
 
massimo
4.691,66
 

 

*******

parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorario avvocato

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.