Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VII: DELLA COMUNIONE Capo II: DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI Art.1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1136. (1) Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
1. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
3. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
5. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
6. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
7. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Il testo in vigore fino al 16 giugno 2013 è il seguente: "L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore."
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - In seconda convocazione - Ex art. 1136, comma 3, c.c. - Interpretazione - Valore proprietario di almeno un terzo dell'edificio da parte di coloro che l'hanno approvata - Sufficienza - Esclusione - Maggioranza del valore rispetto a coloro che hanno votato contro - Necessità - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25558 del 12/11/2020 (Rv. 659673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136
assemblea dei condomini
deliberazioni
corte
cassazione
25558
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - modifica, revoca, sospensione - Condominio - Servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale - Delibera di modifica del servizio - Maggioranza ex art. 1136 c.c. - Ammissibilità - Ragioni - Limiti derivanti dalla disciplina delle innovazioni vietate - Accertamento del giudice di merito - Sussistenza.
I condomini, seppur titolari di un fondo configurato come dominante nell'ambito di una servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale, possono decidere di modificare il servizio (nella specie, spostando l'ubicazione dell'autoclave, dell'elettropompa e della cisterna della riserva dell'impianto idrico) con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., non costituendo oggetto della delibera la rinunzia della servitù, la cui estinzione consegue eventualmente ad essa, piuttosto, quale effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei requisiti oggettivi che caratterizzano la servitù, salvo che la trasformazione del servizio non richieda l'unanimità per altre ragioni, derivanti dalle regole che disciplinano l'estrinsecazione della volontà condominiale in materia di innovazioni vietate, determinando, in base ad apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, una sensibile menomazione dell'utilità ritraibile dalla parte comune (art. 1120, comma 2, c.c., nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23741 del 28/10/2020 (Rv. 659391 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136
corte
cassazione
23741
2020

Consorzi – volontari - Consorzi - Quorum deliberativi - Previsioni statutarie - Disciplina legale della comunione - Applicabilità - Esclusione.
I quorum deliberativi delle assemblee consortili (nella specie, di un consorzio di urbanizzazione) sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22957 del 21/10/2020 (Rv. 659423 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_2602, Cod_Civ_art_0036
corte
cassazione
22957
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Compiti dell'amministratore - Osservanza del regolamento condominiale - Conseguenze - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Deliberazione assembleare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Maggioranza di cui all'art. 1136 c. c. - Irrilevanza.
L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, attività alberghiera), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21562 del 07/10/2020 (Rv. 659320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1 Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
corte
cassazione
21562
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio fuori dal novero degli atti conservativi - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità.
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21533 del 07/10/2020 (Rv. 659375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
corte
cassazione
21533
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Quote differenti dei partecipanti - Delibere che richiedono l'approvazione ad opera della maggioranza degli intervenuti - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Conseguenze.
CONDOMINIO
ASSEMBLEA
FUNZIONAMENTO
Nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16337 del 30/07/2020 (Rv. 658749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1135
corte
cassazione
16337
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Nomina di una commissione di condomini per l'assunzione di determinazioni di competenza assembleare - Ammissibilità - Vincolatività di tali determinazioni - Condizioni - Fattispecie.
L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14300 del 08/07/2020 (Rv. 658439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130_2
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Spese condominiali
corte
cassazione
14300
2020

Mediazione obbligatoria - Partecipazione dell'amministratore
Ai sensi del comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1136
corte
cassazione
10846
2020

Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione
Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020 (Rv. 657132 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138

"Condominio parziale" -Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv. 656837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1136
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

Condominio - Versamento di somme per opere di manutenzione straordinaria - Assenza della relativa delibera - Conseguenze.
Il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuabile una completa e definitiva deliberazione di approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria configura, agli effetti dell'art. 2033 c.c., un pagamento "ab origine" indebito, in quanto solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione in capo a ciascun condomino.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25839 del 14/10/2019 (Rv. 655467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_2033
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
25839
2019

Deliberazione avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all'uso del bene comune - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - In genere.
La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - impianti di uso comune - innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - disciplina ex art. 1102 c.c. - applicabilità - fondamento - conseguenze - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018
Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - tabelle millesimali condominiali - approvazione o revisione - atto di natura negoziale - esclusione - consenso unanime dei condomini - necessità - esclusione - maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. - sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018
>>> In tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27159 del 25/10/2018

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni -impugnazioni - in genere - nullità della deliberazione che privi un singolo partecipante dei diritti individuali su una parte comune dell'edificio- risarcimento del danno - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23076 del 26/09/2018
>>> La delibera dell'assemblea di condominio che privi il singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. (Nella specie, il condominio, a seguito di delibera, aveva realizzato, nella comune corte interna dell'edificio, un ascensore che aveva ridotto la luce e l'aria dell'appartamento, posto al pianoterra, della ricorrente e impedito a quest'ultima l'uso di una porzione rilevante della stessa corte).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23076 del 26/09/2018

Compenso dell'amministratore di condominio - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)
In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione del compenso a favore dell’amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l’invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017

Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio – contrattuale - In genere.
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - In genere.
In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Condominio - Distacco legittimo dall'impianto centralizzato di riscaldamento - Conseguenze - Esonero dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso - Obbligo di sostenere le spese di conservazione dell'impianto - Eventuale disposizione contraria del regolamento di condominio - Validità - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale In genere.
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere.
In tema di condominio negli edifici, è valida la clausola del regolamento contrattuale che, in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ponga, a carico del condomino rinunciante o distaccatosi, l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la legittimità di una deliberazione assembleare recettiva di una specifica clausola del regolamento contrattuale ed impositiva, a carico dei condomini distaccatisi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dell'"obbligo di pagare la metà del contributo" per l'uso dell'impianto medesimo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017

Scale e androne - Oggetto di proprietà comune anche dei negozi o locali terranei con accesso dalla strada - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
Le scale e l'androne, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Ne consegue l'applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei "quorum" per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell'androne e delle scale, cui anche detti condomini sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9986 del 20/04/2017
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Installazione di ascensore su area di sedime comune - Opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche - Inclusione - Conseguenze.
In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Installazione di ascensore su area di sedime comune - Opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche - Inclusione - Conseguenze.
In tema di condominio, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6129 del 09/03/2017
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze.
Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Ripartizione delle spese condominiali - Bilancio preventivo - Approvazione - Mancanza - Pagamenti provvisori salvo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori attribuiti alle singole proprietà individuali - Richiesta ai condomini da parte dell'amministratore - Autorizzazione da parte dell'assemblea - Delibera - Ammissibilità.
In tema di riparto di spese condominiali, ben può l'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4679 del 23/02/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
4679
2017

Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie.
In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017
corte
cassazione
543
2017

Consorzi volontari tra proprietari di immobili – Delibere – Impugnazioni – Sindacato dell’Autorità giudiziaria – Limiti - Fattispecie.
In tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà di questi ultimi, ma deve limitarsi al riscontro di legittimità che, oltre alle norme di legge o statutarie, comprende anche l’eccesso di potere, ravvisabile ove la decisione sia deviata dal suo modo di essere, in quanto arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi divergenti da quelli del consorzio o volutamente lesivi di quelli della minoranza, perché, in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma solo se essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che la delibera con cui l'assemblea aveva disposto il ristoro dei danni subiti dall'autovettura in proprietà del presidente del cda del consorzio, in occasione di un suo intervento notturno per questioni inerenti interessi del consorzio stesso, fosse viziata da eccesso di potere).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 543 del 11/01/2017
corte
cassazione
543
2017

Delibera dal contenuto generico e programmatico - Ammissibilità - Indicazione dell'argomento all'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che abbia ad oggetto un contenuto generico e programmatico (quale, nella specie, la ricognizione del riparto dei poteri tra singoli condomini, amministratore ed assemblea) non necessita, ai fini della sua validità, che il relativo argomento sia tra quelli posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, trattandosi di contenuti non suscettibili di preventiva specifica informativa ai condomini e, comunque, costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Configurazione - Conseguenze - "Quorum" assembleari.
Sussiste condominio parziale "ex lege", in base alla previsione di cui all'art. 1123, comma 3, c.c., ogni qualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale; tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4127 del 02/03/2016

Conflitto di interesse tra il singolo condomino ed il condominio - Rilevanza ai fini della determinazione dei "quorum" - Esclusione - Eventuale impossibilità di formazione della maggioranza necessaria - Rimedi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Valore di prova presuntiva - Contestazione da parte del condomino della verità di quanto riferito nel verbale - Onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015
Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale provare il suo assunto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

condominio negli edifici - legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_948, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136
Massime precedenti Conformi: N. 5147 del 2003, N. 3044 del 2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Nullità della deliberazione - Rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Delibera assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" il contenzioso - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest'ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all'altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Adozione della delibera assembleare di approvazione del preventivo - Desumibilità dalla delibera assembleare di rinvio dell'approvazione del consuntivo - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013
In tema di condominio negli edifici, la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio preventivo di un esercizio annuale, avendo carattere generale e rivestendo una specifica finalità amministrativo-contabile, non può essere desunta, per implicito, dalla successiva deliberazione assembleare che differisca l'approvazione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio, sia pure testualmente motivata con la "speranza" che i condomini morosi provvedessero, nel frattempo, al versamento delle quote.
CONDOMINIO
CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI
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FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Giudice di pace di Larino, con sentenza n. 42 dell'11 maggio 2011, ha rigettato l'opposizione proposta da Gi..... Antonio avverso il decreto con il quale, su istanza del Condominio Orchidea, gli era stato ingiunto il pagamento di spese condominiali relative ai bilanci degli anni 2006/2009;
che il Tribunale di Larino, in parziale accoglimento dell'appello del Gi....., ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato il Gi..... al pagamento, in favore del Condominio, della minor somma di Euro 1.176,05, con gli interessi legali, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di causa;
che il Tribunale :
- ha escluso la ragione di nullità del decreto ingiuntivo, prospettata in quanto emesso in assenza di bilanci consuntivi, ma solamente sulla base di uno stato di riparto delle spese tra i condomini in sede di bilanci preventivi;
- ha disatteso la doglianza relativa al mutamento del titolo rispetto a quanto richiesto con il ricorso monitorio, osservando che in questo erano stati chiaramente e distintamente indicati gli importi richiesti (rispettivamente Euro 342,50 per la gestione 2006, Euro 415,20 per la gestione 2007, Euro 418,35 per la gestione 2008 ed Euro 474,73 per la gestione 2009) per i quali l'assemblea aveva deliberato di procedere giudizialmente nei confronti dei condomini morosi;
- nel rigettare l'eccezione secondo cui per due annualità risulterebbe carente la delibera di approvazione del bilancio preventivo, ha osservato che "sostanzialmente l'assemblea in data 11 settembre 2007 ha inteso approvare il bilancio preventivo gestione 2007", desumendo questa conclusione "anche dal contenuto del successivo verbale 9 settembre 2008, ove si decideva, "con la speranza che i morosi provvedano al versamento delle quote", di "prorogare" l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 (che quindi presupponeva una pregressa approvazione del bilancio preventivo, o comunque una implicita approvazione in sede di assemblea in data 9 settembre 2008 del bilancio preventivo riferito alla gestione 2007)";
- ha ritenuto non ancora esigibile la somma richiesta in via monitoria in relazione all'anno 2009: ciò in quanto la delibera assembleare del 9 giugno 2009 non comportava una approvazione del bilancio preventivo 2009, ne' conferiva all'amministratore l'incarico di procedere alla integrale riscossione delle quote dovute per l'anno 2009 sulla base degli importi desumibili dal bilancio preventivo;
- che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Gi..... ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 giugno 2012, sulla base di due motivi;
- che l'intimato Condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1135 c.c., e art. 63 disp. att. c.c.; nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1) si sostiene che il bilancio preventivo approvato dall'assemblea legittimerebbe la concessione del decreto ingiuntivo soltanto fino a che l'esercizio cui le spese si riferiscono non sia terminato, in quanto, dopo tale momento, l'amministratore potrebbe agire nei confronti del condomino moroso esclusivamente in base al consuntivo della gestione annuale;
che il motivo è infondato;
che, secondo un principio basilare attinente alla gestione del condominio, all'amministratore è consentito di riscuotere le quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato;
che, invece, il ricorrente muove dall'erroneo principio secondo cui il bilancio sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce: tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri e, quindi,...

Deliberazione dell'assemblea condominiale volta all'uso di canna pattumiera già sigillata per collocarvi contatori e caldaie dell'acqua calda - Innovazione ex art. 1120 cod. civ. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
In tema di condominio negli edifici, non costituisce un'innovazione, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ., soggetta perciò al requisito della maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, quinto comma, cod. civ., la deliberazione con la quale l'assemblea autorizzi chi lo richieda all'uso del vano contenente la canna pattumiera (peraltro, nella specie, già sigillata in esecuzione di precedente delibera) allo scopo di alloggiarvi il contatore e la caldaia di produzione dell'acqua calda, non prevedendo essa la realizzazione di opere da parte del condominio incidenti sull'essenza della cosa comune, in quanto idonee ad alterarne l'originaria funzione e destinazione ed a consentirne una diversa utilizzazione in favore di tutti i condomini.
CONDOMINIO
INNOVAZIONI
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lucio Fr..... e Lucia De....., condomini dello stabile sito in Collegno, Corso Francia n. 48, convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino il Condominio, proponendo impugnazione avverso la delibera assunta nell'assemblea condominiale del 27 maggio 1994, con la quale, in presenza di 19 condomini che rappresentavano 627,5 millesimi, era stato all'unanimità "autorizzato, chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all'uso dell'attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l'eventuale caldaia di produzione di acqua calda". Costituitosi il contraddittorio, il Condominio resisteva alla domanda, sostenendo che i collettori condominiali dei rifiuti avevano da tempo perso la loro originaria destinazione comune e non ne avevano acquistata un'altra e che pertanto la delibera era stata assunta legittimamente, in quanto non aveva ad oggetto una innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ..
L'adito Tribunale, con sentenza del 17 luglio 2003, ha rigettato la domanda.
Gli attori hanno proposto appello e, nella resistenza del Condominio, la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 30 marzo 2005, ha accolto il gravame.
La Corte d'appello ha rigettato innanzi tutto i primi due motivi di appello, con i quali gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la questione della contrarietà dei progettati interventi alla normativa di sicurezza, integrando la detta deduzione una mera emendatio libelli. In proposito, la Corte territoriale ha condiviso la decisione del Tribunale, rilevando che la indicata deduzione non atteneva ad una emendatio libelli, ma immutava la causa petendi del richiesto annullamento della delibera. Nè la denunciata contrarietà della delibera alle norme di sicurezza poteva configurare una nullità rilevabile d'ufficio, non avendo gli attori richiesto una dichiarazione di nullità della delibera, ma solo il suo annullamento.
La Corte ha poi ritenuto frutto di equivoco il terzo motivo di appello, giacché il Tribunale non aveva affatto negato la legittimazione passiva del Condominio in relazione all'azione proposta, ma si era limitato ad affermare che gli attori avrebbero potuto agire in futuro nei confronti dei singoli condomini che si fossero avvalsi della delibera, realizzando impianti non conformi a norma. Tale affermazione, ha osservato la Corte d'appello, era del tutto irrilevante nell'economia della decisione impugnata. La Corte ha invece accolto il quarto motivo, con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza del Tribunale per avere ritenuto già intervenuta la "cessazione della destinazione d'uso" della condotta di scarico dell'immondizia, così negando il valore di innovazione della delibera. In proposito, la Corte ha rilevato che la sigillatura delle aperture della canna pattumiera era intervenuta - come accertato dal Tribunale - nel 1978 e che da molti anni la canna non era più stata usata secondo la sua originaria destinazione. La delibera impugnata ha dunque autorizzato l'uso del vano, evidentemente ove corrispondente ad un alloggio, per allocarvi il contatore e l'eventuale caldaia del gas, non servendo più detto vano all'uso originario. E tale concessione costituiva certamente una innovazione, non vietata - perché la circostanza che chi non aveva affaccio sul cortile non potesse mettere la caldaia nel vano senza richiedere ad altri il passaggio della tubazione sulla proprietà individuale di costoro, doveva ritenersi irrilevante, trattandosi di circostanza meramente accidentale, per cui il pari utilizzo di chi si trovava in situazione...

Deliberazione assembleare volta alla chiusura con cancelli dell'area di accesso al fabbricato - Innovazione implicante l'approvazione con maggioranza qualificata - Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini.

Eccesso di potere - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014
La figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva escluso il vizio della delibera assembleare, avendo questa privilegiato, nella scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità della persona rispetto all'entità del canone).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4216 del 21/02/2014
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Legittimazione dell'amministratore a resistere all'impugnazione della delibera assembleare e a gravare la sentenza - Sussistenza - Autonomia - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014
In tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge n.13 del 1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranze prescritte - Individuazione - Conseguenze - Installazione determinante l'inutilizzabilità di parti comuni dell'edificio - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 118 e all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 2 gennaio 1989, n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ., dovendo, però, essere rispettati (in forza del terzo comma del citato art. 2) i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge n.13 del 1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranze prescritte - Individuazione - Conseguenze - Installazione determinante l'inutilizzabilità di parti comuni dell'edificio - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 118 e all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 2 gennaio 1989, n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ., dovendo, però, essere rispettati (in forza del terzo comma del citato art. 2) i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Impugnazione di delibera assembleare - Riparto di competenza - Principio contenutistico - Applicazione - Controversia relativa alle modalità di custodia delle chiavi del lastrico solare - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento - Mancata inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale - Rilevanza - Esclusione.
In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l'attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace - in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. - la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l'attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7074 del 28/03/2011

Art. 9, comma 3, legge n. 122 del 1989 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali - Possibilità - Maggioranza richiesta - Necessità di consentire in futuro analoga facoltà anche ai condomini dissenzienti - Sussistenza - Criteri.
A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell'uso dell'area comune a seguito della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20254 del 18/09/2009
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Art. 9, comma 3, legge n. 122 del 1989 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali - Possibilità - Maggioranza richiesta - Necessità di consentire in futuro analoga facoltà anche ai condomini dissenzienti - Sussistenza - Criteri.
A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell'uso dell'area comune a seguito della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20254 del 18/09/2009
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Deliberazioni nulle o annullabili - Delibera avente ad oggetto la variazione delle sole modalità di pagamento - Annullabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, è annullabile, ma non affetta da nullità, la delibera con la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle modalità di pagamento delle spese condominiali, qualora detto provvedimento non modifichi nella sostanza il piano di riparto delle spese stesse ma si limiti a determinarne le modalità di pagamento. (Nella specie, era stato previsto che i pagamenti fossero convogliati su conto corrente bancario).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10816 del 11/05/2009
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza.
Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008

Impugnazione di delibera assembleare - Erroneo riparto delle spese - Modifica della tabella millesimale - Necessità - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008
Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14951 del 05/06/2008

Deliberazione di esecuzione di manufatto negli spazi comuni - Pregiudizio alla sicurezza del fabbricato - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale.
In tema di condominio degli edifici, è nulla per impossibilità dell'oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione all'aereazione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette unità. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. nel cassare la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda, ha precisato che restava ferma l'osservanza, quanto alla possibilità di installazione della caldaia a gas, della disciplina dettata dall'art. 890 cod. civ. e dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, in dipendenza della pericolosità e potenziale nocività dell'impianto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Competenza del giudice di pace - Ambito - Delimitazione - Fattispecie.
In tema di controversie tra condomini, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ. appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio, tra le quali rientra la lite che riguardi l'installazione di apertura automatica del portone di ingresso dello stabile mediante citofoni installati nelle singole unità immobiliari, nonché l'adozione dell'uso della chiave per l'utilizzo dell'ascensore, giacchè non viene messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni, essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 4256 del 24/02/2006

Applicazione di atti posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo - Delibera di assemblea di condominio - Nullità - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Condizioni.
Ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9641 del 27/04/2006

Applicazione di atti posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo - Delibera di assemblea di condominio - Nullità - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9641 del 27/04/2006
Ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9641 del 27/04/2006

Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006

Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006

Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006

Edificio facente parte di compendio di eredità non ancora accettata - Assemblea condominiale - Chiamato all'eredità - Partecipazione - Legittimatà - Curatore dell'eredità giacente - Onere dell'amministratore di richiederne la nomina - Configurabilità - Esclusione - Nomina del curatore - Convocazione del medesimo - Necessità - Condizioni.
Ove un immobile in condominio faccia parte di un'eredità non ancora accettata, il chiamato è legittimato ad intervenire alle assemblee condominiali, mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell'eredità giacente è configurabile in capo all'amministratore del condominio, che ha invece l'obbligo di convocare all'assemblea tale curatore ove il medesimo sia stato nominato, e di tale nomina egli abbia avuto notizia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14065 del 01/07/2005

Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005

comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranza prescritta.
In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all'art. 1 primo comma del d.P.R. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 13/89,è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136 secondo e terzo comma cod. civ.; tutto ciò ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge 13/1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Installazione dell'ascensore - Innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla legge 13/1989 - Configurabilità - Sussistenza - Deliberazione - Maggioranza prescritta.
In tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge 118/1971 e all'art. 1 primo comma del d.P.R. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge 13/89,è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136 secondo e terzo comma cod. civ.; tutto ciò ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge 13/1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004

Deliberazioni - In genere - Condominio costituito da due soli condomini - Formazione della maggioranza - Criteri - Nomina dell'amministratore - Disciplina.
Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001

Locazione della cosa comune - Atto di ordinaria amministrazione - Configurabilità - Locazione effettuata dall'amministratore privo di preventiva concessione di idonei poteri - Ratifica effettuata dall'assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice - Validità.
La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni" anche attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata a maggioranza semplice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10446 del 21/10/1998

Costituzione di un fondo cassa - Legittimità - Condizioni - Formali e sostanziali.
Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica ne' l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne' il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione - in cui l'accantonamento di un'entrata condominiale (nella specie canone dell'appartamento dell'ex portiere) è destinato alle spese di ordinaria manutenzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8167 del 28/08/1997
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
8167
1997
fine
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