Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VII: DELLA COMUNIONE Capo II: DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI Art.1117-bis. Ambito di applicabilità.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1117-bis. (1) Ambito di applicabilità.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
la giurisprudenza
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Innovazioni sulla cosa comune - Consenso scritto degli altri condomini - Necessità - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espresso con un atto avente la forma scritta "ad substantiam". (Fattispecie relativa all'alterazione della struttura del tetto, mediante la creazione di una terrazza "a tasca", a servizio di un appartamento di proprietà esclusiva).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21049 del 11/09/2017
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016

Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016

Supercondominio - Configurabilità - Condizioni - Servizi (e non necessariamente beni) comuni a più edifici - Sufficienza - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO

condominio negli edifici - Legittimazione attiva del singolo condomino per la tutela delle parti comuni del complesso e diritto di partecipare alla relativa assemblea - Configurabilità - Sussistenza - Disposizioni dell'art. 1136 cod. civ. - Applicabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
Nell'ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 1136 cod. civ., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari. (Nella specie la S.C. ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all'apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio).
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel luglio 1992 il sig. Ce..... Pietro conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il Condominio Edificio Ce..... scala B) esponendo: - che, con lettera racc. A.R. del 10 giugno 1992, l'amministratore del predetto Condominio gli aveva trasmesso copia della deliberazione assembleare adottata il 13 giugno 1992, mediante la quale erano stati decisi l'installazione di cancelli all'ingresso della proprietà condominiale, l'affidamento dei relativi lavori, le modalità di pagamento e la ripartizione delle spese; - che, sulla scorta dell'approvata ripartizione (computata su un importo complessivo di L. 25.000.000), esso esponente avrebbe dovuto corrispondere l'importo di L. 2.115.000, di cui L. 634.500 entro 5 giorni dalla ricezione della lettera, L. 634.500 a lavori ultimati e collaudati e la residua somma di L. 846.000 nel termine di 90 giorni dall'ultimazione stessa dei lavori; - che, tuttavia, la delibera in questione si sarebbe dovuta considerare viziata poiché alla stessa avevano partecipato condomini privi di legittimazione, in quanto proprietari di appartamenti ricompresi nel Condominio della scala A), sicché non si sarebbero potute ritenere raggiunte le prescritte maggioranze; - che, peraltro, la collocazione dei cancelli e della relativa muratura di sostegno risultava situata in area non condominiale e, comunque, in posizione tale da precludere il libero accesso alla sua esclusiva proprietà, nel piazzale retrostante l'edificio condominiale; tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'impugnata deliberazione con il conseguente ordine di collocare i cancelli in modo da non pregiudicare il libero accesso alla sua proprietà. Si costituiva in giudizio l'evocato Condominio, il quale, oltre ad instare per il rigetto della domanda principale, proponeva domanda riconvenzionale diretta all'ottenimento della restituzione, in favore dello stesso, del piazzale antistante il Condominio medesimo affinché potesse assolvere alla sua originaria destinazione di verde e parcheggio condominiale, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. Con separato atto di citazione notificato il 6 luglio 1992, il Ce..... Pietro impugnava la stessa delibera anche nei confronti del Condominio scala A), che, a sua volta, si costituiva in giudizio formulando le medesime difese avanzate dall'altro Condominio.
Disposta la riunione delle due cause ed ordinata, in un primo momento, la sospensione dei lavori cui era riferita la delibera impugnata (la quale, però, veniva poi revocata), all'esito dell'espletata istruzione probatoria (nel corso della quale veniva anche esperita c.t.u.), il Tribunale adito, con sentenza n. 678 del 2002, accoglieva la domanda proposta dal Ce....., dichiarando la nullità assoluta dell'impugnata delibera condominiale, e rigettava le formulate domande riconvenzionali.
Avverso la predetta sentenza avanzava appello il sig. Grisolia Salvatore, quale condomino del Condominio del fabbricato Ce..... e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei Condomini dell'Edificio Ce..... scala A) e scala B) (i quali, peraltro, rimanevano contumaci), la Corte di appello di Catanzaro, nella costituzione dell'appellato Ce..... Pietro, con sentenza n. 364 del 2006 (depositata il 13 luglio 2006), accoglieva il gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda di annullamento della delibera condominiale proposta nell'interesse di Ce..... Pietro, compensava tra le parti le spese del giudizio di primo grado,...
fine
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