Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VII: DELLA COMUNIONE Capo I - DELLA COMUNIONE IN GENERALE Art.1105. Amministrazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1105. Amministrazione.
1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - Amministrazione della cosa comune - Intervento sostitutivo dell'A.G. ex art. 1105, comma 4, c.c. - Limiti - Fattispecie.
COMPROPRIETA' INDIVISA
AMMINISTRAZIONE
In tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti; ne consegue che non è consentito il ricorso allA.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva proceduto, in sede contenziosa, alla determinazione giudiziale delle superfici delle mura perimetrali dell'androne, utilizzabili dai proprietari dei locali terranei del condominio per apporvi delle vetrine espositive).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020 (Rv. 658947 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105
corte
cassazione
18038
2020

Bene comune concesso in locazione - Azione di rilascio - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Stato di incapacità di intendere e di volere di uno dei comproprietari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 845 del 17/01/2020 (Rv. 656814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_0374, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
COMPROPRIETA' INDIVISA

Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.
Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1110, Cod_Civ_art_1134
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Opera cinematografica - Sfruttamento economico - Concessione a terzi - Necessità - Pluralità di produttori - Delibera di concessione - Coproduttore pretermesso - Impugnazione - Art. 1109, comma 2, n. 2, c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralità dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso è tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33231 del 16/12/2019 (Rv. 656131 - 01)
Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109
corte
cassazione
33231
2019

Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non locatore - Equivalenza della domanda di pagamento dei canoni alla ratifica del contratto - Diritto del comproprietario non locatore di esigere i canoni locativi dal conduttore - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 655273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1108
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - bene di proprietà comune - rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza - inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene - determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018
>>> In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018

Compenso dell'amministratore di condominio - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017 (bis)
In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione del compenso a favore dell’amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l’invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21966 del 21/09/2017

Condominio negli edifici - Malfunzionamento degli impianti condominiali - Condanna del condominio alla riparazione o ripristino - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Natura - Provvedimento di volontaria giurisdizione - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, perciò privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l'irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di reclamo innanzi alla corte di appello, in virtù delle concrete modalità di notifica dell'atto introduttivo di detta fase processuale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15548 del 22/06/2017
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze.
Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016

Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Applicabilità dell'art. 1110 c.c. - Esclusione.
Esula dall'ambito di operatività dell'art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell'intero complesso, come fatturato dall'ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 25/05/2016

Conflitto di interesse tra il singolo condomino ed il condominio - Rilevanza ai fini della determinazione dei "quorum" - Esclusione - Eventuale impossibilità di formazione della maggioranza necessaria - Rimedi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19131 del 28/09/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Permanenza senza titolo di un coniuge nella casa familiare di proprietà comune - Ordine giudiziale di rilascio - Oggetto e beneficiario - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19488 del 30/09/2015
Al coniuge separato rimasto senza titolo nella casa familiare di proprietà comune il giudice non ordina di rilasciare la quota ideale del bene all'altro coniuge, ma di rilasciare l'intero bene alla comunione, legittimata ad assumere le sue determinazioni, anche a norma dell'art. 1105 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19488 del 30/09/2015

Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE

Azioni a tutela della cosa comune - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Attività di bonifica di un terreno - Innovazione ex art. 1108 cod.civ. - Esclusione - Fondamento.
In tema di comunione indivisa, l'attività di bonifica di un terreno compiuta da un comproprietario non integra gli estremi di un atto innovativo, per il quale è necessaria la maggioranza qualificata ex art. 1108 cod. civ., trattandosi di opera di ordinaria amministrazione che non altera la destinazione economica del terreno ed è diretta al miglioramento ovvero a rendere più comodo o più redditizio il suo godimento, senza pregiudicare il diritto di godimento degli altri comproprietari.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5729 del 23/03/2015
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE

Comproprietà dell'immobile concesso in locazione - Soggetti tenuti alla registrazione e al pagamento dell'imposta in via solidale - Comproprietari dell'immobile soggetto a locazione - Inclusione - Ragioni.
In tema di imposta di registro, in caso di comproprietà di quote indivise di un immobile concesso in locazione, alla richiesta di registrazione del contratto, nonché al pagamento dell'imposta, sono solidalmente obbligati, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a), 10, comma 1, lett. a), e 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tutti i contraenti, dovendosi intendere per tali anche tutti i comproprietari dell'immobile concesso in locazione, in quanto, fino a prova contraria, si presume che la locazione sia stata stipulata con il consenso di tutti e, quindi, sia, "ex parte locatoris", unitaria.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4580 del 06/03/2015

Qualificazione giuridica del rapporto - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio.Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013
Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato l'annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio.
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RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto di citazione del 29 aprile 1999, Ma..... Emanuela Maria convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia, Tr...... Ruggero e Ma.... Adriano, chiedendo che fosse pronunciato l'annullamento o accertata e dichiarata la nullità delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualità di partecipanti al condominio dell'edificio sito in via Cesalpino, n. 1, a Milano. L'attrice considerò in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini Ma..... Emanuela Maria, Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia e Tr...... Ruggero, in quanto tali opere - a suo dire - erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l'interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell'acqua in base al criterio di consumo "presuntivo" basato sul numero degli occupanti le singole unità immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettività, da un contatore posto in ciascuna unità immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall'art. 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.
L'impugnante, peraltro, dedusse l'invalidità di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di Ma.... Adriano e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch'egli da considerare condomino a tutti gli effetti.
Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti - con la sola eccezione di Ma.... Adriano, rimasto contumace - resistendo all'avversa impugnativa, l'adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all'udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronunciò ex art. 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigettò l'impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali. 2. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l'8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della Ma..... sia il gravame incidentale del Ga......, del Tr...... e di Donatella e di Ma.... Annunciata Luigia, ponendo a carico della Ma..... le spese di lite. 2.1. - La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardività dell'impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla Ma....., rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell'acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un'ipotesi di nullità assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.
Quanto alla mancata convocazione di Ma.... Adriano, la Corte d'appello ha rilevato che l'appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimità della di lui mancata convocazione costituiva un'ipotesi di annullabilità, che non poteva eliminare l'effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.
In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della...

Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014

Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014

Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 cod. civ. - Diritto al rimborso - Condizioni - Preventivo avviso agli altri comproprietari o all'amministratore e loro inattività - Necessità - Onere della prova - Consenso degli interpellati - Irrilevanza.
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013

Esecuzione per rilascio di un immobile instaurata da taluni comproprietari - Titolo esecutivo utile ad ottenere da uno dei comproprietari o dai sui aventi causa il rilascio della quota di comproprietà di metà dell'immobile - Efficacia, ai fini del rilascio dell'intero immobile, nei confronti di un terzo occupante l'immobile stesso in forza di titolo di godimento riconducibile ad un ulteriore comproprietario. - Esclusione.
I comproprietari di un bene immobile non possono utilizzare il titolo esecutivo - formato, valido ed efficace nei confronti di altro comproprietario, nella cui posizione siano succeduti (ed utile ad ottenere da quest'ultimo o dai suoi aventi causa il rilascio della quota di comproprietà di metà dell'immobile) - per ottenere in via coattiva il rilascio dell'intero immobile da parte di un terzo, occupante l'immobile in forza di titolo di godimento conferitogli da un ulteriore comproprietario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013

Rilascio "pro quota" dell'immobile comune - Esecuzione ex art. 608 cod. proc. civ. nei confronti del detentore qualificato - Ammissibilità - Esecuzione nei confronti del comproprietario convenuto nel giudizio di rivendicazione avente ad oggetto quota ideale del bene comune - Inammissibilità - Ragioni.
È ammissibile e suscettibile di esecuzione, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ., la sentenza emessa a seguito del giudizio, instaurato da taluno dei comproprietari, di condanna al rilascio "pro quota" dell'immobile comune; tale sentenza, tuttavia, può essere eseguita soltanto nei confronti del detentore qualificato e non anche di altro comproprietario, convenuto nel giudizio di rivendicazione della quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non potendosi ordinare il "rilascio" di una quota ideale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013

Condominio - Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del giorno - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
Condominio - Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del giorno - Deve elencare specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010
In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che autorizzazione all'amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell'ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all'avvio della nuova gestione condominiale, con l'approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse, non richiedesse una indicazione analitica e separata dalla questione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Nella seduta dell'11 gennaio 1999, l'assemblea del condominio di via Bre.., dopo aver provveduto alla nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario, deliberava a maggioranza di autorizzarlo "ad aprire un nuovo conto corrente intestato al condominio, una volta saldato il conto corrente attuale in passivo" e "ad uno sconfinamento sullo stesso conto corrente".
2 . - La s.n.c. Tipografia Unione, partecipante a detto condominio, impugnava davanti al Tribunale di Milano detta deliberazione nella parte in cui autorizzava lo sconfinamento.
Resisteva il condominio.
L'adito Tribunale respingeva l'impugnazione.
3. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 novembre 2004, ha rigettato il gravame della società, ritenendo, al pari del primo giudice, la deliberazione adottata logicamente ricompresa negli argomenti da trattare indicati nell'ordine del giorno.
4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso Dante Di St.. e Sebastiano Sa.., succeduti in luogo della Tipografia Un. s.n.c., sulla base di un motivo.
Ha resistito, con controricorso, l'intimato condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico mezzo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1105 c.c., comma 3, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, il mancato inserimento nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del punto poi deliberato violerebbe la norma di cui all'art. 1105 cod. civ., comma 3 posto che la voce sulla quale l'assemblea doveva deliberare era "approvazione rendiconto gestione straordinaria 97/98".
Precisano i ricorrenti che l'assemblea non quantificò affatto alcuna somma entro la quale l'amministratore poteva legittimamente agire. Sicché l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "lo scoperto autorizzato non può riferirsi che alle spese relative alla gestione condominiale", non sarebbe obiettivamente riscontrabile. Lo stesso dicasi per l'affermazione di determinatezza dello scoperto autorizzato, giacché l'assemblea non quantificò affatto lo scoperto consentito.
2. - Il motivo è infondato.
L'art. 1105 c.c., comma 3, dettato per la comunione in generale ma applicabile al condominio in virtù della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 cod. civ., vuole che i partecipanti siano preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione (il cd. ordine del giorno).
Ai fini della validità dell'ordine del giorno - come questa Corte ha precisato (Sez. 2, 22 luglio 2004, n. 13763; Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14560) - occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, si da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia all'opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti.
A questo principio si è attenuta la Corte...

Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione.
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009

Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009

Comunione legale tra coniugi - Azioni reali o con effetti reali a difesa dei beni comuni - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Comunione legale tra coniugi - Azioni reali o con effetti reali a difesa dei beni comuni - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario - Esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di locazione - Proposizione da parte di uno dei comproprietari - Espressa volontà contraria degli altri - Legittimazione attiva dell'attore - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato "pro parte dimidia", ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 1105 cod. civ.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 480 del 13/01/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Affitto di fondo rustico per la durata minima di legge (quindici anni) - Stipulazione in forma verbale - Validità ed efficacia del contratto - Sussistenza - Azione di rilascio e di revindica nei confronti del conduttore - Improponibilità - Azione di risarcimento dei danni verso il condomino locatore - Ammissibilità.
L'affitto di un fondo rustico per la durata minima di legge (quindici anni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 203 del 1982) stipulato, ancorché verbalmente, da parte di uno dei comproprietari che ne abbia la disponibilità, sorge validamente e svolge i suoi effetti contrattuali, anche se il locatore abbia violato i limiti dei poteri di amministrazione a lui spettanti a norma degli artt. 1105 e 1108 cod. civ., senza che agli altri partecipanti possa competere azione di rilascio, e tantomeno di revindica, nei confronti del conduttore, salvo il diritto al risarcimento dei danni verso il condomino-locatore, qualora la sua attività risulti pregiudizievole agli interessi della comunione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 483 del 13/01/2009

Assemblea - Formale convocazione - Necessità - Esclusione - Condizioni di validità della convocazione e della deliberazione - Preventiva informazione sull'ordine del giorno - Decisione a maggioranza dei partecipanti.
L'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 cod. civ. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008

Società per azioni - Comproprietà di azioni - Impugnazione delibera assembleare - Legittimazione - Rappresentante comune - Impugnazione del singolo comproprietario - Legittimazione - Insussistenza.
In caso di comproprietà di partecipazioni azionarie, l'impugnazione di una deliberazione asssembleare può essere proposta esclusivamente dal rappresentante comune indicato nell'art. 2347 cod. civ. e non dal singolo comproprietario, carente del potere d'impugnare così come di quello di esercitare il diritto d'intervento e di voto in assemblea.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15962 del 18/07/2007

Deliberazione di esecuzione di manufatto negli spazi comuni - Pregiudizio alla sicurezza del fabbricato - Nullità - Fattispecie relativa a copertura di un cortile condominiale.
In tema di condominio degli edifici, è nulla per impossibilità dell'oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni, aventi la connaturata destinazione all'aereazione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette unità. (Nella specie, relativa alla richiesta avanzata nel 1991, da parte di nuovi condomini, di demolizione di una tettoia del cortile comune realizzata nel 1963, che impediva la circolazione dell'aria e limitava la possibilità degli istanti di installare una caldaia per riscaldamento autonomo nel loro balcone di proprietà esclusiva, la S.C. nel cassare la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda, ha precisato che restava ferma l'osservanza, quanto alla possibilità di installazione della caldaia a gas, della disciplina dettata dall'art. 890 cod. civ. e dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, in dipendenza della pericolosità e potenziale nocività dell'impianto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 25/01/2007
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005

Consorzi di gestione di parti comuni serventi proprietà esclusive - Assemblea consortile - Mancato avviso ad alcuno dei consorziati - Conseguenze - Nullità della delibera prevedente contributi consortili - Esclusione - Mera annullabilità - Sussistenza - Decreto ingiuntivo concernente il pagamento di detti contributi - Opposizione del consorziato non avvisato della convocazione della assemblea - Eccezione di nullità della delibera - Giudice di pace decidente secondo equità - Rigetto della eccezione - Sindacato della cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità' della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio, in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale. Ne consegue che, eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di contributi deliberati dall'assemblea consortile, la nullità della deliberazione per il mancato avviso di convocazione dell'assemblea stessa a tutti i consorziati, sulla decisione del giudice di pace che, giudicando secondo equità, rigetti la opposizione escludendo la radicale nullità della deliberazione e ritenendo che la eventuale illegittimità dell'assemblea si sarebbe dovuta far valere in via di impugnazione nel termine di trenta giorni, non può esercitarsi alcun sindacato di legittimità, circoscritto alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24052 del 28/12/2004

Deliberazioni - In genere - Condominio costituito da due soli condomini - Formazione della maggioranza - Criteri - Nomina dell'amministratore - Disciplina.
Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001

Costituzione di un fondo cassa - Legittimità - Condizioni - Formali e sostanziali.
Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica ne' l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne' il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo - cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni, e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se tale istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare, se è desumibile dal rendiconto - depositato prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione - in cui l'accantonamento di un'entrata condominiale (nella specie canone dell'appartamento dell'ex portiere) è destinato alle spese di ordinaria manutenzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8167 del 28/08/1997
_____________________________________
Spese condominiali
Corte
Cassazione
8167
1997

Legittimazione del singolo condomino - Nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità - Limiti - Rifiuto di compiere atti di ordinaria amministrazione da parte dell'amministratore - Conseguente introduzione di giudizio contenzioso da parte del condomino - Inammissibilità - Preventiva convocazione dell'assemblea - Necessità - Mancata convocazione, mancata formazione di una volontà maggioritaria, mancata esecuzione della eventuale delibera - Rimedi - Ricorso in sede di volontaria giurisdizione (art. 1105 cod. civ.) - Necessità.
L'inerzia dell'amministratore nel compimento di un atto di ordinaria amministrazione non legittima il singolo condomino a rivolgersi all'autorità giudiziaria in sede contenziosa senza avere, in precedenza, provocato la convocazione dell'assemblea condominiale. La mancata convocazione dell'organo assembleare, la mancata formazione di una volontà maggioritaria, la adozione di una delibera poi ineseguita legittimano, per l'effetto, il condomino ad agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione, giusto disposto dell'art. 1105 cod. civ. (mentre la deliberazione di maggioranza risulterà impugnabile in via contenziosa nelle sole ipotesi di lesione di diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, ovvero di violazione di legge o del regolamento condominiale), non rilevando, in contrario, la disposizione di cui all'art. 1133 cod. civ. (a mente della quale il ricorso avverso i provvedimenti dell'amministratore, per il singolo condomino, è proponibile, oltreché all'assemblea, anche all'autorità giudiziaria), poiché detta norma delimita la possibilità di esercizio della ivi prevista facoltà ai casi espressamente stabiliti nel successivo art. 1137 (ostativo, per l'autorità giudiziaria, all'esercizio di qualsivoglia sindacato di merito sulle deliberazioni dell'assemblea), escludendo, pertanto, che il giudice possa, in sede contenziosa, sopperire all'inerzia dell'amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7613 del 14/08/1997

In genere - "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.
In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993
fine
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