Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VII: DELLA COMUNIONE Capo I - DELLA COMUNIONE IN GENERALE Art..1103. Disposizione della quota.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1103. Disposizione della quota.
1. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
2. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
la giurisprudenza
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Vendita - singole specie di vendita - di cosa comune indivisa - Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità – Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 30/01/2019
Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un "unicum" inscindibile, è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 30/01/2019

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere - Alienazione di quota effettuata dal successore a titolo universale del coerede - Soggezione a retratto - Esclusione - Fondamento.
L'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1654 del 22/01/2019

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - bene di proprietà comune - rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza - inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene - determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018
>>> In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso" - Trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. della sola quota appartenente allo stipulante - Impossibilità. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 21938 DEL 10/09/2018
In tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile".

In genere Quota ereditaria composta da porzione di immobile facente già parte di comunione ordinaria - Applicabilità dell'art. 732 c.c. - Limiti.
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria e non anche ordinaria, trova tuttavia applicazione laddove una porzione di immobile della quota ereditaria si trovi già in comunione ordinaria, ipotesi in cui, essendo il retratto esercitato per l'intera quota ereditaria, l'erede subentra, tramite l'acquisto della quota, nella situazione preesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5754 del 07/03/2017

Quota ereditaria composta da porzione di immobile facente già parte di comunione ordinaria - Applicabilità dell'art. 732 c.c. - Limiti.
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria e non anche ordinaria, trova tuttavia applicazione laddove una porzione di immobile della quota ereditaria si trovi già in comunione ordinaria, ipotesi in cui, essendo il retratto esercitato per l'intera quota ereditaria, l'erede subentra, tramite l'acquisto della quota, nella situazione preesistente.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 5754 del 07/03/2017

Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE

Comunione ordinaria determinatasi fra alcuni coeredi per effetto dell'attribuzione congiunta di un bene in sede di divisione - Applicabilità dell'art. 732 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa", non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 cod. civ. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 cod. civ., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6293 del 27/03/2015

Comproprietà dell'immobile concesso in locazione - Soggetti tenuti alla registrazione e al pagamento dell'imposta in via solidale - Comproprietari dell'immobile soggetto a locazione - Inclusione - Ragioni.
In tema di imposta di registro, in caso di comproprietà di quote indivise di un immobile concesso in locazione, alla richiesta di registrazione del contratto, nonché al pagamento dell'imposta, sono solidalmente obbligati, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a), 10, comma 1, lett. a), e 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tutti i contraenti, dovendosi intendere per tali anche tutti i comproprietari dell'immobile concesso in locazione, in quanto, fino a prova contraria, si presume che la locazione sia stata stipulata con il consenso di tutti e, quindi, sia, "ex parte locatoris", unitaria.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4580 del 06/03/2015

Comunione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione - Fondamento.
Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26051 del 10/12/2014

Promessa di vendita effettuata da un comproprietario "pro indiviso" - Trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. della quota appartenente allo stipulante - Impossibilità.
In caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932, primo comma, cod. civ., solo "qualora sia possibile".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21286 del 08/10/2014
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
21286
2014

Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014

Locazione del bene comune ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto contrattuale - Condanna al rilascio del bene in favore della comunione - Ammissibilità - Nel senso della reimmissione nella codetenzione della quota locata - Fondamento.
Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprietari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per inadempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi in tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di restituire l'intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da reimmettere il concedente nella sua codetenzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7197 del 27/03/2014

Vendita della quota sociale caduta in successione "mortis causa" da parte di alcuni coeredi prima della divisione - Effetti - Subentro dell'acquirente nella comunione ereditaria ed opponibilità a coerede estraneo all'alienazione - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria della cessione - Fondamento.
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento
Vendita della quota sociale caduta in successione "mortis causa" da parte di alcuni coeredi prima della divisione - Effetti - Subentro dell'acquirente nella comunione ereditaria ed opponibilità a coerede estraneo all'alienazione - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria della cessione - Fondamento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9801 del 23/04/2013

Rilascio "pro quota" dell'immobile comune - Esecuzione ex art. 608 cod. proc. civ. nei confronti del detentore qualificato - Ammissibilità - Esecuzione nei confronti del comproprietario convenuto nel giudizio di rivendicazione avente ad oggetto quota ideale del bene comune - Inammissibilità - Ragioni.
È ammissibile e suscettibile di esecuzione, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ., la sentenza emessa a seguito del giudizio, instaurato da taluno dei comproprietari, di condanna al rilascio "pro quota" dell'immobile comune; tale sentenza, tuttavia, può essere eseguita soltanto nei confronti del detentore qualificato e non anche di altro comproprietario, convenuto nel giudizio di rivendicazione della quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non potendosi ordinare il "rilascio" di una quota ideale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013

Trasferimento all'aggiudicatario di quota del 50% dell'immobile espropriato - Condanna del debitore esecutato al rilascio della medesima quota - Esecuzione anche nei confronti di un terzo che vanti un legittimo titolo di detenzione - Difetto di spontanea esecuzione - Esecuzione per rilascio ex art. 608 cod. proc. civ. nei limiti di tale quota - Condizioni - Ingiunzione a riconoscere il compossesore - Necessità - Possibilità di pretendere il rilascio dell'intero immobile - Esclusione.
In materia di esecuzione per rilascio, il decreto che trasferisca all'aggiudicatario una quota di comproprietà dell'immobile espropriato e condanni il debitore esecutato al rilascio può essere eseguito coattivamente nelle forme dell'esecuzione forzata per rilascio anche nei confronti del terzo avente un legittimo titolo di detenzione, a condizione che l'ufficiale giudiziario - secondo quanto disposto dell'art. 608, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. - ingiunga a tale codetentore qualificato di riconoscere il compossessore. Per contro, non può essere eseguito coattivamente il rilascio dell'intero immobile legittimamente detenuto dal terzo, sicché va accolta l'opposizione proposta avverso l'esecuzione per rilascio finalizzata all'immissione nel possesso dell'intero immobile in capo al creditore che ne sia soltanto comproprietario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013

Bene oggetto di proprietà condominiale - Mutamento di destinazione - Conseguenze - Norme sulla comunione ordinaria - Applicabilità - Vendita stipulata solo da alcuni dei comproprietari - Conseguenze - Inefficacia relativa del contratto - Legittimazione a farla valere in capo al solo acquirente - Fondamento.
Qualora un bene oggetto di proprietà condominiale subisca - in base ad apposita delibera assembleare - un mutamento di destinazione tale da farne cessare la qualità condominiale, al medesimo non si applicheranno più le norme concernenti la disciplina dei beni comuni del condominio, bensì quelle della comunione ordinaria, in base alle quali ciascun partecipante può cedere ad altri il suo diritto di comproprietà; ne consegue che, ove la vendita di quel bene sia stata stipulata soltanto da uno o più ma non da tutti i comproprietari, si determina non la nullità bensì l'inefficacia relativa del negozio, che non può, pertanto, essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo dalla parte acquirente, che è l'unica titolare dell'interesse a che il bene indiviso sia venduto per l'intero e che può anche scegliere di riconoscere validità al contratto di trasferimento di singole quote di proprietà.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8092 del 08/04/2011

Contratto stipulato da uno solo dei comproprietari - Validità - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Fattispecie.
In materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione "pro indiviso" è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un "unicum" inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C., nel rigettare la doglianza della ricorrente concernente la mancata declaratoria da parte del giudice del merito della nullità del negozio, ha ritenuto nel caso corretta la qualificazione da questi operata, in termini di preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui a formazione progressiva, del contratto originariamente sottoscritto da una sola delle comproprietarie e recante la dichiarazione, inserita in epoca successiva, di consenso anche dell'altra comproprietaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004

Bene accessorio in proprietà comune pro indiviso - Vincolo pertinenziale a favore di singoli beni principali, ciascuno in proprietà esclusiva - Vendita di quota del bene accessorio a terzi - Cessazione del vincolo pertinenziale - Fondamento.
Qualora a seguito della vendita di una quota in proprietà indivisa di un bene accessorio la qualità di proprietario pro indiviso del bene accessorio e di proprietario esclusivo del bene principale non coincida più nello stesso soggetto, il vincolo pertinenziale viene a cessare per l'atto di disposizione del bene accessorio da parte del proprietario della cosa principale non essendo ipotizzabile con l'ingresso nel rapporto di un terzo non proprietario del bene principale, la sussistenza della volontà di quest'ultimo di vincolare la sua quota di proprietà del bene accessorio a favore del bene principale di proprietà altrui.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6001 del 10/05/2000
fine
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