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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2

Domanda del condominio di rilascio di bene condominiale occupato “sine titulo” – Domanda riconvenzionale volta all'accertamento, in capo al convenuto, della proprietà esclusiva su detto bene - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Sussistenza – Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze.

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio In genere.

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2017

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