Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo I: delle forme degli atti e dei provvedimenti sezione I: degli atti in generale sezione II: delle udienze sezione III: dei provvedimenti - 131. (Forma dei provvedimenti in generale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 131. (Forma dei provvedimenti in generale)
1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise.
4. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. (1)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "è compilato sommario processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti l'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale".
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