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Notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo abilitante – Cass. n. 19019/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Processo tributario - Notifica del gravame effettuata a mezzo di operatore privato - Mancata costituzione della parte appellata - Nullità - Effetti - Concessione di termine per la rinnovazione - Esclusione - Fodamento.

 

In caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo abilitante, nulla perché non sanata dalla costituzione della parte appellata, è superfluo concedere un termine per la rinnovazione, atteso che alla mancanza di certezza legale della data di consegna dell'atto al destinatario, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, consegue la palese inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sicchè la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19019 del 06/07/2021 (Rv. 661808 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291.