Art. 150 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente
Art. 150 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
modifiche e precedente normativa
----- precedente normativa di riferimento
Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
la giurisprudenza
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