Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo I: DELLA VENDITA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI § 1 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Art.1483. Evizione totale della cosa.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1483. Evizione totale della cosa.
1. Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa , il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479.
2. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
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