Obbligazione pecuniaria – Cass. n. 39028/2021

Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazione pecuniaria - Determinazione del "forum destinatae solutionis" e della "mora ex re" - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su "an" e "quantum" - Irrilevanza.

 

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038

 

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Cassazione

39028

2021