Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" – Cass. n. 38975/2021

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Curatore fallimentare - Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Valenza probatoria della stessa - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021 (Rv. 663537 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2704

 

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Cassazione

38975

2021