Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VII: della filiazione capo I: della filiazione legittima sezione I: dello stato di figlio legittimo Sezione II: delle prove della filiazione legittima Sezione III: dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimita' Art.247. Legittimazione passiva.
Articolo vigente
Art. 247. Legittimazione passiva.
1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
2. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
3. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
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