11. c.c. disp. gen. - Efficacia della legge nel tempo.

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo II Dell'applicazione della legge in generale - Art. 11.Efficacia della legge nel tempo

Art. 11.Efficacia della legge nel tempo.
1.La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

2.I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
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