316. (Forma della domanda)
Codice di procedura civile Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 316. (1) (Forma della domanda)
Art. 316. (1) (Forma della domanda)
1. Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
2. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
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(1) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 25, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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