315. (Decisione a seguito di discussione orale)
Codice di procedura civile Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE 315. (1) (Decisione a seguito di discussione orale)
Art. 315. (1) (Decisione a seguito di discussione orale)
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(1) L'articolo che recitava: "Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria." è stato abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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