1990. Revoca della promessa.
Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo IV: DELLE PROMESSE UNILATERALI Art.1990. Revoca della promessa.
Art 1990. Revoca della promessa.
1. La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
2. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.
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