Codice di Procedura Civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione capo IV: della revocazione capo V: dell'opposizione di terzo - 408. (decisione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 408. (Decisione)
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di € 2 se la sentenza impugnata è del giudice di pace (1) di € 2 se è del tribunale e di € 2 in ogni altro caso. (2)
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