Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi sezione II: del procedimento e dei provvedimenti - 390. (Rinuncia)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 390. (Rinuncia)
1. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter (2)
2. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
3. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194): c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(2) decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197: h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter»; Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 390. (Rinuncia)
1. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza,o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter (1)
2. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
3. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
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(1) Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194): c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'...

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'...

Giurisdizione civile - preventivo - giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo Rinuncia – Effetti - impugnazioni civili - rinunzia al ricorso - in genere - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - In genere.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel...

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo rinuncia – effetti - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - In genere.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29174 del 21/12/2020 (Rv....

Impugnazioni civili - ammissibilità' del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia tardiva - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di...

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Giudizio di cassazione - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Rinuncia tardiva - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime...

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso - Insussistenza dei presupposti processuali ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere - Equiparazione alla rinunzia - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto...

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso - Insussistenza dei presupposti processuali ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere - Equiparazione alla rinunzia - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto...

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Rinuncia del difensore ad uno o più motivi - Disposizione dei diritti sostanziali della parte - Configurabilità - Condizioni - Accertamento "a posteriori" - Necessità – Conseguenze - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso.
CASSAZIONE MOTIVI RICORSO RINUNCIALa rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte del rilascio di uno specifico...

Effetto estintivo - Mancanza di accettazione - Irrilevanza - Conseguenze.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)
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Rinuncia depositata in cancelleria - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza,anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art....

Giudizio di cassazione - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis. 1 c.p.c. - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione.
In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in...

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - estinzione del processo – effetti - raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 - applicabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
>>> In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'...

Art. 391, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Ordinanza - Fondamento.
Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta...

Giudizio di legittimità - Estinzione per rinuncia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2668 c.c. - Presupposto - Concorde richiesta delle parti.
La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda...

Giudizio di cassazione - Estinzione per rinuncia - Effetti - Passaggio in giudicato della decisione impugnata - Configurabilità - Limiti - Transazione intervenuta tra le parti - Ostacolo al suddetto passaggio in giudicato - Esclusione - Fattispecie.
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del...

Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
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Cancellazione della società dal registro delle imprese - Sottoscrizione della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei soci - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci, a norma e nei limiti previsti dall'art. 2495 cod. civ., hanno la legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati verso la società estinta e sono, come tali, legittimati ad intervenire nel processo di cassazione già proposto da quest'ultima ed a rinunciare al relativo ricorso.

Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il...

Regolamento preventivo di giurisdizione - Rinuncia - Effetti.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7380 del 25/03/2013

Atto di rinuncia non notificato alle parti costituite - Idoneità a determinare l'estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Condizioni.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso,...

Procedimento ex art. 380-ter cod. proc. civ. - Rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Termine finale di proposizione.
A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.lgs. n. 40 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 380-ter cod. proc. civ. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell'art. 390, primo comma, cod. proc. civ. come momento ultimo dell'ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla...

Procedimento ex art. 380-ter cod. proc. civ. - Rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Termine finale di proposizione.
A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.lgs. n. 40 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 380-ter cod. proc. civ. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell'art. 390, primo comma, cod. proc. civ. come momento ultimo dell'ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla...

Rinuncia agli atti del giudizio nel giudizio di cassazione - Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 306 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev'essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere "accettizio" e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 5,...

Estinzione del procedimento - Rinuncia intervenuta dopo la fissazione della trattazione - Assunzione del provvedimento - Composizione collegiale - Necessità - Forma - Ordinanza - Fondamento.
La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta...

esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) - Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di un creditore - Possibilità di decisione sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale con il debitore - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008
La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ. sulla...

Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di un creditore - Possibilità di decisione sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale con il debitore - Esclusione.
La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la...

Controversia sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata - Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di un creditore - Possibilità di decisione sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale con il debitore - Esclusione.
La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica...

Rinuncia depositata dopo la notificazione delle Conclusioni del P.M. - Operatività - Esclusione.
La rinuncia al regolamento di competenza non è operante ove depositata dopo la notifica delle conclusioni del P.M. ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. (giudizio relativo al testo della norma anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006
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Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione...fine
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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello