Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo ii: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi sezione II: del procedimento e dei provvedimenti - 388. (1) (trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 388. (1) (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito)
1. Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
2. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.
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