Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa sezione III: dell'istruzione probatoria § 1: della nomina e delle indagini del consulente tecnico § 2: dell'assunzione dei mezzi di prova in generale § 3: dell'esibizione delle prove § 4: del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata § 5: della querela di falso § 6: della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale § 7: del giuramento - 239. (Mancata prestazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 239. (Mancata prestazione)
1. La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
2. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.
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