Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa sezione III: dell'istruzione probatoria § 1: della nomina e delle indagini del consulente tecnico § 2: dell'assunzione dei mezzi di prova in generale § 3: dell'esibizione delle prove - 212. (esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 212. (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)
1. Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.
2. Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinchè lo assista.
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