Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa - art. 185-bis. (proposta di conciliazione del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) (1)
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
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