articolo vigente
Articolo vigente
Art. 78. (Curatore speciale)
1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
2. Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
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Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. – Condizioni
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Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015Esigenza ex 78 cod. proc. civ. manifestatasi "pendente iudicio" - Nomina curatore speciale - Spettanza - Al giudice della causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015
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La nullità della notificazione dell'impugnazione effettuata a soggetto minorenne non conduce all'inammissibilità della stessa, ma il giudice, valutando la ricorrenza di un potenziale conflitto di interessi tra le parti, deve disporre la rinnovazione dell'atto nei confronti del rappresentante legale, soggetto diverso dal genitore che ha introdotto il gravame, atteso...
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