codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo II: del pubblico ministero - 71. (comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 71. (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)
1. Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.
2. Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Intervento obbligatorio - Comunicazione della pendenza della causa - Necessità - Inefficacia degli atti anteriori alla comunicazione - Eccezione del solo pubblico ministero - Fattispecie.
L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte...

Procedimento civile - comunicazioni - in genere - modalità - forme previste dall'art. 136 c.p.c. - forme equipollenti - ammissibilità - condizioni - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018
>>> Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché...

Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio - querela di falso - partecipazione del p.m. alle udienze e formulazione, da parte dello stesso, delle conclusioni - necessità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018
>>> In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli...

Querela di falso - Giudizio di appello - Comunicazione al P.M. presso il giudice "ad quem" e non a quello presso il giudice "a quo" - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'appello e della sentenza - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22232 del 20/10/2014
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente...

Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli...

Intervento obbligatorio del P.M. - Accoglimento delle sue richieste in sede di appello - Ricorso per cassazione - Omessa notifica al P.G. presso la corte di appello - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014
Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato...

Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, giudizio di delibazione di un provvedimento di un'autorità straniera ex art. 796, terzo comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis"), la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui...

Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione.
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta...

Osservanza delle norme che lo prevedono - Comunicazione degli atti al P.M. - Sufficienza - Ulteriori oneri di comunicazione in caso di omessa partecipazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso...
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello