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Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio -

Procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione - Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento.

La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_305