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Termini processuali - sospensione

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - sospensione ex art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016 - avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma - applicabilità - fondamento – fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27190 del 26/10/2018

>>> La sospensione dei termini perentori processuali nel periodo ricompreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 maggio 2017, prevista dall'art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016, conv. in l. n. 229 del 2016, trova applicazione anche a favore degli avvocati che esercitano la loro attività lavorativa nei territori colpiti dal sisma, in quanto, pur non contemplandoli espressamente, essa è volta a consentire anche a questi ultimi di superare le difficoltà derivanti dal terremoto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che, non avendo riconosciuto la sospensione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sino al 31 maggio 2017, era stata pronunciata prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in violazione dell'art. 352 c.p.c.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27190 del 26/10/2018